DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1432 - Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi

Coming into Force01 Luglio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/05/22/071U1432/CONSOLIDATED/19830225
Enactment Date31 Dicembre 1971
Published date22 Maggio 1972
Official Gazette PublicationGU n.131 del 22-05-1972
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153; che delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta: Art. 1.

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni predette o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari base e a percentuale nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e nell'assicurazione contro la tubercolosi.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

12 contributi mensili;

52 contributi settimanali;

93 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini; 62 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni predette sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333, per i contributi mensili; 0,56, per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84, per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.

I requisiti di contribuzione di cui sopra si intendono verificati anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art 2.

In difetto dei requisiti di cui al precedente articolo, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1983, N. 47

Art 3.

Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:

i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purche' risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;

i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;

i periodi di lavoro subordinato o autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;

i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;

i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;

i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari;

i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;

i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidita' poi revocata per cessazione dello stato invalidante;

i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.

Art 4.

I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti.

La domanda per ottenere l'autorizzazione ai versamenti di cui al comma precedente deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco nominativo che riporta la iscrizione relativa all'anno al quale si riferiscono i versamenti stessi.

I contributi di cui al presente articolo sono di importo pari a quello dei contributi obbligatori vigenti nell'anno al quale essi si riferiscono e vengono corrisposti, mediante appositi bollettini di versamento in conto corrente-postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di 150 giorni dalla data della relativa autorizzazione.

Agli effetti previsti dall'art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione, i contributi integrativi della contribuzione obbligatoria in qualsiasi epoca versati dai lavoratori agricoli sono equiparati ai contributi giornalieri.

Art 5.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate.

Non e' consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esclusive, esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta.

Resta salva per gli assicurati e i pensionati di cui sopra la facolta' di contribuire volontariamente nella assicurazione contro la tubercolosi, purche' essi possano far valere in tale assicurazione i requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo e quarto, del presente decreto.

Art 5.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta...

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