LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047 - Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Coming into Force26 Novembre 1957
Enactment Date26 Ottobre 1957
Published date11 Novembre 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/11/11/057U1047/CONSOLIDATED/19900813
Official Gazette PublicationGU n.278 del 11-11-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame,' nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo.

Art 1.

L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame,' nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

Art 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unita' attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Art 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, ....

Art 3.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonche' la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalita' stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I contributi di cui ai precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma parziari.

Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non puo' in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo art. 5.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi piu' di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9

Art 4.

Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base e' quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potranno essere determinati, in base a medie ponderali, sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a norma dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in giornate di uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette.

Art 4.

Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base e' quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

Art 5.

I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti:

le prime 104 giornate ai capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno ai coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza e' stabilita secondo l'anzianita';

le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno.

Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti.

Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre l'accredito non puo' essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l'ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili, provvedendosi all'attribuzione nel modo indicato nel primo comma delle giornate residue in numero inferiore ai quozienti sopraindicati.

Nella attribuzione delle giornate sono posposte a tutte le altre unita' familiari le unita' che abbiano gia' liquidato una pensione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti o in altra, forma assicurativa obbligatoria.

Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

Sono escluse dalla attribuzione e dal conseguente accredito le unita' che abbiano superato il 70° anno di eta', pure abbiano gia' liquidato una pensione nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria, salvo che non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile trasferire l'accredito.

Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art 5.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art 6.

E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto.

Art 6.

E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto. 1

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