REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949 - Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura

Coming into Force23 Febbraio 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/02/08/040U1949/CONSOLIDATED/20110706
Enactment Date24 Settembre 1940
Published date08 Febbraio 1941
Official Gazette PublicationGU n.34 del 08-02-1941
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, concernente l'unificazione e la semplificazione, dal 1° luglio 1939, dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1939, n. 363, che stabiliva, a norma del 4° comma dell'articolo unico del sopra citato Regio decreto-legge, le modalita' per l'accertamento dei detti contributi, limitatamente al secondo semestre 1939, nonche' le modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura per il detto anno;

Visto l'art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 739, che converte in legge il R. decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, con la seguente modificazione: «Nell'articolo unico, primo comma, alle parole: a decorrere dal 1° luglio 1939, sono sostituite le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1940»;

Ritenuta la necessita', a seguito della cennata modificazione, di determinare le modalita' per l'accertamento dei mentovati contributi dovuti dal 1° gennaio 1940 e per l'accertamento, dalla stessa data, dei lavoratori dell'agricoltura;

Ritenuta la necessita' di determinare le modalita' di reparto degli stessi contributi per gli Enti interessati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Accertamento dei contributi.

I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le Associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono accertati in confronto di ciascun agricoltore sia per cio' che concerne i contributi dovuti in proprio sia per quanto riguarda i contributi dovuti, salvo rivalsa, per conto dei dipendenti lavoratori.

Art 2.

Dichiarazione degli agricoltori.

Gli agricoltori (conduttori e coltivatori diretti) devono, su invito degli organi incaricati, a mente dell'art. 4, dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, far pervenire agli organi stessi la dichiarazione dei dati seguenti:

  1. ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti;

  2. titolo del possesso;

  3. sistemi di conduzione;

  4. colture agrarie e forestali praticate e relative estensioni;

  5. numero dei capi di bestiame posseduto distintamente per specie;

  6. eventuali attivita' complementari ed accessorie connesse con la coltivazione del terreno e dei boschi e con l'allevamento;

  7. mano d'opera assunta per lavori di miglioria e sistemazione del fondo, non attinenti alle colture e percio' non considerati dalla Commissione di cui all'art. 5.

Devono inoltre essere fornite le seguenti notizie:

dai conduttori:

l'elenco nominativo dei dirigenti e degli impiegati con l'indicazione delle retribuzioni mensili;

l'indicazione numerica dei salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie e del bestiame distinti per eta' e per sesso;

l'elenco nominativo dei componenti ciascuna famiglia mezzadrile e colonica con l'indicazione dell'eta' e del sesso, stabilmente addetti alla coltivazione del fondo;

dai coltivatori diretti.

l'elenco nominativo dei componenti la famiglia, addetti stabilmente alla coltivazione del fondo, distinti per eta' e per sesso.

I proprietari di terre affittate devono, su analogo invito, dichiarare:

l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni affittati;

la mano d'opera da essi proprietari assunta per lavori di miglioria e di sistemazione del fondo;

i nominativi dei dirigenti e degli impiegati, ove ne dispongano, con la indicazione delle retribuzioni medie mensili;

i nominativi degli affittuari.

Gli agricoltori poi devono far pervenire, non oltre il 31 luglio di ciascun anno, agli organi sopradetti, la dichiarazione delle variazioni intervenute sui dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'anno successivo.

Art 3.

Controllo delle dichiarazioni.

I dati dichiarati vengono, dagli organi incaricati dell'accertamento, esaminati e rettificati in quanto inesatti o incompleti.

Gli stessi organi provvedono, in caso di omissione, agli accertamenti d'ufficio.

Per il controllo dei dati, per la compilazione degli elenchi di cui al 3° comma dell'art. 4, e per la compilazione dei ruoli di cui all'art. 9, gli organi predetti hanno facolta' di valersi degli elementi in possesso degli Uffici provinciali delle corporazioni, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dei Consorzi provinciali tra produttori dell'agricoltura, degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, degli Uffici che conservano i catasti, degli Uffici comunali, delle Mutue malattia, dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, delle Casse mutue per l'assicurazione contro gli Infortuni in agricoltura, nonche' degli elementi eventualmente forniti da altri pubblici uffici.

Art 4.

Accertamento dell'impiego della mano d'opera.

L'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, sulla cui base vengono, a mente del Regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, determinati i contributi indicati all'art. 1, e' effettuato a cura delle Unioni delle due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura in base al presunto impiego di mano d'opera in conformita' ai criteri fissati dalle Commissioni di cui all'art. 5.

Dal quantitativo di mano d'opera, da accertarsi a mente del precedente comma, va detratta, agli effetti della applicazione dei contributi, la mano d'opera familiare impiegata nell'azienda e determinata, in conformita' ai criteri stabiliti, dalle predette Commissioni.

L'accertamento e' fatto risultare da elenchi.

Art 4.

Accertamento dell'impiego della mano d'opera.

L'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, sulla cui base vengono, a mente del Regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, determinati i contributi indicati all'art. 1, e' effettuato a cura delle Unioni delle due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura in base al presunto impiego di mano d'opera in conformita' ai criteri fissati dalle Commissioni di cui all'art. 5.

Dal quantitativo di mano d'opera, da accertarsi a mente del precedente comma, va detratta, agli effetti della applicazione dei contributi, la mano d'opera familiare impiegata nell'azienda e determinata, in conformita' ai criteri stabiliti, dalle predette Commissioni.

L'accertamento e' fatto risultare da elenchi. 1

Art 5.

Commissioni provinciali

E' istituita in ogni capoluogo di provincia, presso la Prefettura, una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, e da due rappresentanti di ciascuna delle Unioni rispettivamente degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nominati dal Prefetto su designazione delle Unioni stesse.

Il Prefetto ha facolta' di nominare, su proposta delle rispettive Unioni, membri supplenti.

La Commissione determina distinguendo, ove necessario, la provincia per varie zone, il numero delle giornate di lavoro occorrenti annualmente:

per ciascuna coltivazione o rotazioni di colture agrarie e forestali su un ettaro di terreno, tenendo conto di tutte le operazioni colturali praticate per tutto il ciclo produttivo agrario;

per ogni attivita' complementare ed accessoria;

per la custodia e il governo delle diverse specie di bestiame;

per i lavori di miglioria e di manutenzione dei fondi.

Le determinazione delle giornate di lavoro di cui sopra, dovra' essere fatta distintamente per uomini, donne, ragazzi, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse colture e delle attivita' complementari ed accessorie, e le consuetudini locali nonche' la composizione della popolazione, lavoratrice agricola ed i rapporti di occupazione nei lavori agricoli dei vari gruppi della popolazione anzidetta, aventi diversa capacita' lavorativa.

La Commissione determina inoltre il numero medio delle giornate di lavoro che puo' presumersi venga annualmente prestato da ciascun salariato fisso ed, ai fini del 2° comma dell'art. 4, il numero medio delle giornate di lavoro che puo' presumersi venga annualmente effettuato da ciascun componente (uomo, donna, ragazzo) la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri o coloni, stabilmente addetti alla lavorazione del fondo, tenendo conto delle esigenze del lavoro stagionale agli effetti della eventuale assunzione di mano d'opera estranea anche da parte delle piccole aziende.

Le deliberazioni della Commissione sono esecutorie. Tuttavia sono comunicate al Ministero delle corporazioni il quale puo' annullarle in tutto od in parte od anche riformarle.

Il Prefetto comunica altresi' al Ministero qualunque divergenza per cui non sia possibile alla Commissione di deliberare.

Il Ministero ha facolta'...

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