LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 - Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

Coming into Force27 Agosto 1966
Enactment Date22 Luglio 1966
Published date12 Agosto 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/08/12/066U0613/CONSOLIDATED/19981230
Official Gazette PublicationGU n.200 del 12-08-1966
TITOLO I DEI SOGGETTI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonche' ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.

Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge e' regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 2.

Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

Art 2.

Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti. 15

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti. AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-5 maggio 1994 n. 170( in G.U. 1a s.s. 11.05.1994 n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado."

Art 3.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalita' degli iscritti, della loro qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio dell'attivita'. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

Art 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalita', la sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' la data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonche' all'istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalita', della sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

TITOLO II DEGLI ORGANI
Art 5.

E' istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

Art 5.

E' istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.5

Art 6.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:

  1. il presidente dell'Istituto, che lo presiede; b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza

    sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di

    sezione; c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

  2. un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

  3. il direttore generale dell'Istituto;

  4. tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

    Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

    I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Art 7.

Spetta al Comitato di vigilanza:

1) vigilare sulla regolarita' del versamento dei contributi dovuti alla Gestione e della liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;

3) formulare tempestivamente le previsioni sullo andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o...

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