LEGGE 2 aprile 1958, n. 322 - Ricongiunizione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza

Coming into Force30 Aprile 1958
End of Effective Date30 Luglio 2010
Published date15 Aprile 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/15/058U0322/CONSOLIDATED/20100531
Enactment Date02 Aprile 1958
Official Gazette PublicationGU n.91 del 15-04-1958
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge: Articolo unico

In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

L'importo di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge: Articolo unico

In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

L'importo...

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