LEGGE 4 luglio 1959, n. 463 - Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari

Coming into Force28 Luglio 1959
Enactment Date04 Luglio 1959
Published date13 Luglio 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/07/13/059U0463/CONSOLIDATED/19981230
Official Gazette PublicationGU n.165 del 13-07-1959
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, e' regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 2.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano gia' compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;

3) gli ascendenti;

4) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana e' tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

Art 2.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano gia' compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;

3) gli ascendenti;

4) i fratelli e le sorelle. 8

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana e' tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

Art 3.

E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Art 3.

E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55. 7

Art 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base e' quella prevista per la classe 3ª della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni e' determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conte della entita' del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1 gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo e' dovuto, sino a quando non sara' entrata in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con

il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento

emanato. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura di lire 600 mensili.

Negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualita' di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, Le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall'articolo 3 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione, degli iscritti per i quali e' dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non e' ammessa la possibilita' di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Art 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base e' quella prevista per la classe 3ª della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni e' determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conte della entita' del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1 gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo e' dovuto, sino a quando non sara' entrata in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con

il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento

emanato. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento...

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