LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55 - Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

Coming into Force01 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/02/25/058U0055/CONSOLIDATED/19871230
Enactment Date20 Febbraio 1958
Published date25 Febbraio 1958
Official Gazette PublicationGU n.48 del 25-02-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di riversibilita' a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.

Art 2.

I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:

  1. al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

  2. al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilita' previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

  3. alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita'.

Art 2.

I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:

  1. al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

  2. al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilita' previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

  3. alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita'.1

Art 2.

I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:

  1. al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

  2. al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilita' previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

  3. alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita'.(1)5

Art 3.

La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 e' dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato, qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957; i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 1, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo compiuta l'eta' di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidita' e che al momento della morte possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma, puo' conseguire il diritto alla pensione di riversibilita' anche quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'art. 1 lett. c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad un anno.

Art 4.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 5.

Con effetto dal 1 gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'art. 10, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata, rispettivamente, a, lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni:

  1. il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attivita' non agricole;

  2. il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o piu' figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'art. 13, sub 2, della legge sopraindicata;

  3. il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti.

Il titolare della pensione, su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' tenuto a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilita', dalla quale risultino il proprio stato di occupazione e la relativa retribuzione, le pensioni e le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT