DECRETO 24 luglio 2003 - Disciplina del sistema di rintracciabilita' del latte al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi del consumatore

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 con il quale e' stata recepita la direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'; Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino e sue modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 185 del 9 maggio 1991 recante i requisiti per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare; Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare; Visto il decreto legislativo 4 ottobre 1999, n. 336 recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 recante attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio; Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE; Ritenuta la necessita' di definire e disciplinare un sistema di rintracciabilita' del latte al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi del consumatore; Decreta

Art. 1.

Applicabilita'

l. Il presente decreto si applica alle fasi produttive finalizzate all'ottenimento di latte alimentare vaccino di cui alla legge del 3 maggio 1989, n. 169, od ottenuto con i procedimenti previsti od autorizzati in attuazione della medesima legge.

Art. 2.

Definizioni

l. Ai fini del presente decreto si intende per

a) «latte crudo», il latte prodotto mediante secrezione dalla ghiandola mammaria di vacche, sottoposto ad una temperatura non superiore a 40°C, o ad un trattamento avente effetto equivalente; b) «latte alimentare vaccino», le produzioni di latte di cui alla legge 3 maggio 1989, n. 169, e al regolamento (CE) 2597/97; c) «allevamenti», le imprese che effettuano attivita' di allevamento di bovini da latte...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT