LEGGE 3 maggio 1989, n. 169 - Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino

Coming into Force10 Luglio 1989
Published date11 Maggio 1989
Enactment Date03 Maggio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/05/11/089G0199/CONSOLIDATED/20180208
Official Gazette PublicationGU n.108 del 11-05-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Caratteristiche del latte alimentare

  1. Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle caratteristiche previste dagli articoli 3 e 6 del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, per il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte scremato.

  2. Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed essere confezionato per il dettaglio in contenitori chiusi nello stabilimento in cui si effettua il trattamento termico finale, mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire la protezione delle caratteristiche del latte contro gli agenti esterni nocivi.

  3. Il latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare trattato termicamente deve rispondere alle caratteristiche di composizione, alle prescrizioni sanitarie e alle condizioni di produzione zootecnica fissate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

  4. Con decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualita' del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

  5. Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri generali di cui al precedente comma 4, nonche' in relazione all'evoluzione della produzione e dei consumi, i criteri per il pagamento differenziato secondo qualita' del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

  6. E' vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971.

  7. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di composizione, le condizioni di produzione zootecnica, le prescrizioni sanitarie e le modalita' di vendita del latte crudo da immettere al consumo ai sensi del precedente comma 6.

  8. Speciali norme sono emanate dall'autorita' sanitaria competente per il controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati dal precedente comma 6.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2004, N. 157 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2004, N. 204

Art 2.

Trattamenti ammessi

  1. I trattamenti termici ammessi per il latte alimentare destinato al consumo umano diretto sono:

    1. pastorizzazione: trattamento termico in flusso continuo per almeno quindici secondi a temperatura inferiore al punto di ebollizione ma superiore a 72 gradi centigradi ovvero per tempi e temperatura integranti una equivalente quantita' di calore, idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e di parte rilevante della flora microbica saprofita, con limitate alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche;

    2. sterilizzazione: trattamento termico idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi presenti nel latte o che ne impedisca definitivamente la proliferazione.

  2. Altri trattamenti possono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione ad eventi calamitosi, alla evoluzione tecnologica o a normative della Comunita' europea.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2004, N. 157 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2004, N. 204

Art 3.

Latte pastorizzato

  1. Viene definito "latte pastorizzato" il latte sottoposto a...

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