IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 4 e 46 e gli allegati C e D della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;
Vista la direttiva 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle nonne sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Vista la direttiva 94/71/CE del Consiglio del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/46/CEE;;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Vista la decisione 94/330/CE della Commissione del 25 maggio 1994 che modifica l'articolo 5, punto 9, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda il punto di congelazione;
Vista la decisione 95/165/CE della Commissione del 4 maggio 1995 che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996 e ritenuto di accoglierne le osservazioni salvo quella concernente la necessita' di prevedere, agli articoli 12 e 13, la periodicita' dei controlli, in quanto tale previsione e' da ritenersi assorbita in quella dell'articolo 11 in materia di controlli delle aziende di produzione, e salvo quella concernente la cadenza delle operazioni di cui all'allegato B, capitolo VI, lettere c) e d), in quanto tale cadenza e stata modificata dalla direttiva 94/71/CE nel senso recepito dal regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano; gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento. 2. Il presente regolamento non si applica:
a) alla vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore
finale di latte crudo ottenuto:
1) da vacche e bufale di aziende ufficialmente indenni da
tubercolosi e ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
2) da pecore e capre di aziende ufficialmente indenni o indenni
da brucellosi;
b) alla vendita diretta dall'azienda di produzione, i cui locali
sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 mazzo 1980, n. 327, al
consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda:
1) con il latte crudo di cui alla lettera a);
2) con il latte di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del
decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 453;
c) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991,
n. 287, ed ai negozi per la vendita al minuto, ivi compresi
quelli dotati di laboratori adiacenti al punto vendita che provvedono esclusivamente alla vendita diretta al consumatore;
d) agli stabilimenti ed ai laboratori di fabbricazione,
preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva; e) alla fabbricazione di prodotti composti di latte, preparati
anche con ingredienti fabbricati ai sensi del presente
regolamento, nei casi in cui il contenuto di latte e di
prodotti lattiero-caseari nel prodotto finito sia inferiore al 50% in peso. 3. Le norme sanitarie del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni previste:
a) dal regolamento (CEE) n. 804/68;
b) dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n.
514;
c) dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
180;
d) dal regolamento (CEE) n. 1898/87.