DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. 54 - Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte

Coming into Force27 Marzo 1997
Published date12 Marzo 1997
Enactment Date14 Gennaio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/12/097G0082/CONSOLIDATED/20071109
Official Gazette PublicationGU n.59 del 12-03-1997 - Suppl. Ordinario n. 54
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 4 e 46 e gli allegati C e D della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

Vista la direttiva 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle nonne sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Vista la direttiva 94/71/CE del Consiglio del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/46/CEE;;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

Vista la decisione 94/330/CE della Commissione del 25 maggio 1994 che modifica l'articolo 5, punto 9, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda il punto di congelazione;

Vista la decisione 95/165/CE della Commissione del 4 maggio 1995 che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996 e ritenuto di accoglierne le osservazioni salvo quella concernente la necessita' di prevedere, agli articoli 12 e 13, la periodicita' dei controlli, in quanto tale previsione e' da ritenersi assorbita in quella dell'articolo 11 in materia di controlli delle aziende di produzione, e salvo quella concernente la cadenza delle operazioni di cui all'allegato B, capitolo VI, lettere c) e d), in quanto tale cadenza e stata modificata dalla direttiva 94/71/CE nel senso recepito dal regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano; gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento. 2. Il presente regolamento non si applica:

a) alla vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore

finale di latte crudo ottenuto:

1) da vacche e bufale di aziende ufficialmente indenni da

tubercolosi e ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;

2) da pecore e capre di aziende ufficialmente indenni o indenni

da brucellosi;

b) alla vendita diretta dall'azienda di produzione, i cui locali

sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del

Presidente della Repubblica 26 mazzo 1980, n. 327, al

consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda:

1) con il latte crudo di cui alla lettera a);

2) con il latte di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del

decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 453;

c) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991,

n. 287, ed ai negozi per la vendita al minuto, ivi compresi

quelli dotati di laboratori adiacenti al punto vendita che provvedono esclusivamente alla vendita diretta al consumatore;

d) agli stabilimenti ed ai laboratori di fabbricazione,

preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva; e) alla fabbricazione di prodotti composti di latte, preparati

anche con ingredienti fabbricati ai sensi del presente

regolamento, nei casi in cui il contenuto di latte e di

prodotti lattiero-caseari nel prodotto finito sia inferiore al 50% in peso. 3. Le norme sanitarie del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni previste:

a) dal regolamento (CEE) n. 804/68;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n.

514;

c) dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.

180;

d) dal regolamento (CEE) n. 1898/87.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 4 e 46 e gli allegati C e D della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

Vista la direttiva 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle nonne sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Vista la direttiva 94/71/CE del Consiglio del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/46/CEE;;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

Vista la decisione 94/330/CE della Commissione del 25 maggio 1994 che modifica l'articolo 5, punto 9, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda il punto di congelazione;

Vista la decisione 95/165/CE della Commissione del 4 maggio 1995 che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996 e ritenuto di accoglierne le osservazioni salvo quella concernente la necessita' di prevedere, agli articoli 12 e 13, la periodicita' dei controlli, in quanto tale previsione e' da ritenersi assorbita in quella dell'articolo 11 in materia di controlli delle aziende di produzione, e salvo quella concernente la cadenza delle operazioni di cui all'allegato B, capitolo VI, lettere c) e d), in quanto tale cadenza e stata modificata dalla direttiva 94/71/CE nel senso recepito dal regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: ART. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.

ART. 2 (Definizioni) 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

  1. "latte crudo": il latte prodotto mediante secrezione dalla

    ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre o bufale, non

    sottoposto ad una temperatura superiore a 40› C ne' ad un trattamento avente effetto equivalente;

  2. "latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di

    latte": il latte crudo destinato alla trasformazione ovvero il

    latte liquido o congelato ottenuto da latte crudo, sottoposto o

    meno a un trattamento fisico consentito, quale un trattamento

    termico o la termizzazione, e modificato o meno nella

    composizione, purche' la modifica sia limitata all'aggiunta o alla sottrazione dei suoi costituenti naturali;

  3. "latte alimentare trattato termicamente": il latte alimentare

    destinato alla vendita al consumatore, sottoposto ad un

    trattamento termico come definito all'allegato C, capitolo I,

    lettera A, punti 4, 5, 6 e 7, o il latte pastorizzato per essere venduto sfuso su richiesta del singolo utilizzatore;

  4. "prodotto a base di latte": i prodotti lattiero-caseari,

    nonche' i prodotti composti di latte. Per prodotti lattiero-

    caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal

    latte, con l'aggiunta eventuale delle sostanze necessarie alla

    loro fabbricazione, purche' non utilizzate per sostituire

    totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del

    latte. Per prodotti composti di latte si intendono i prodotti

    in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un

    costituente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto

    lattiero-caseario e' parte essenziale, o per la sua quantita',

    o per il suo effetto, che caratterizza il prodotto. I gelati

    contenenti latte e suoi derivati sono considerati prodotti composti di latte;

  5. "trattamento termico": ogni trattamento mediante calore avente

    come effetto, immediatamente dopo la sua applicazione, una reazione negativa al saggio della fosfatasi; f) "termizzazione": riscaldamento del latte crudo per almeno 15

    secondi a una temperatura compresa tra 57› C e 68› C, di modo

    che, dopo tale trattamento, il latte presenti una reazione positiva al saggio della fosfatasi;

  6. "azienda di produzione": azienda in cui si trovano una o piu'

    vacche, pecore, capre o bufale destinate alla produzione di latte;

  7. "centro di...

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