DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 108 - Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Coming into Force17 Aprile 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/17/092G0145/ORIGINAL
Published date17 Febbraio 1992
Enactment Date25 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 31
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/109/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".

Art 2.
  1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 2- bis . - 1. E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:

    1. di piombo, di zinco o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo;

    2. stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

    3. rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

    4. costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.

  2. Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma dell'articolo 3.

  3. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".

Art 3.
  1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro...

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