DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 155 - Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

Coming into Force28 Giugno 1997
End of Effective Date23 Novembre 2007
Published date13 Giugno 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/06/13/097G0189/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date26 Maggio 1997
Official Gazette PublicationGU n.136 del 13-06-1997 - Suppl. Ordinario n. 118
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 32;

Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali; EMANA il seguente decreto legislativo: ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalita' di verifica dell'osservanza di tali norme.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.

ART. 2 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrita' dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi suc- cessive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;

  2. industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o piu' delle seguenti attivita': la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;

  3. alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico;

  4. autorita' competente: il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unita' sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

  5. responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 3.

ART. 3 (Autocontrollo)

  1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.

  2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui e' basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

    1. analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

    2. individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;

    3. decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioe' a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;

    4. individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

    5. riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

  3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al comma 2.

  4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le autorita' competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.

  5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti purche' non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanita' previo espletamento delle procedure comunitarie.

Art 3.

ART. 3 (Autocontrollo)

  1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.

  2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui e' basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

    1. analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

    2. individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;

    3. decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioe' a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;

    4. individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

    5. riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

    3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attivita' di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonche' le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.

  3. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le autorita' competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.

  4. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti purche' non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanita' previo espletamento delle procedure comunitarie , anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 3 bis.

Art. 3-bis (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari).

((1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalita' e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche alaboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli...

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