DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 123 - Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Coming into Force12 Maggio 1993
Enactment Date03 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/27/093G0181/CONSOLIDATED/20071109
Published date27 Aprile 1993
Official Gazette PublicationGU n.97 del 27-04-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/397/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Definizioni e finalita'

  1. Ai sensi del presente decreto per controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di seguito definito controllo, si intendono le attivita' di cui al comma 3 svolte dai competenti organi su:

    1. i prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare;

    2. gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali inclusi i sali degli oligoelementi e gli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali;

    3. i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b).

  2. Il controllo ha la finalita' di assicurare la conformita' dei prodotti di cui al comma 1 alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealta' delle transazioni commerciali.

  3. Il controllo di cui al comma 1 consiste in una o piu' delle seguenti operazioni:

    1. l'ispezione;

    2. il prelievo di campioni;

    3. l'analisi dei campioni prelevati;

    4. il controllo dell'igiene del personale;

    5. l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;

    6. l'esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.

  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei prodotti di cui al comma 1 destinati:

    1. ad essere commercializzati nel territorio nazionale;

    2. ad essere spediti in altro Stato membro delle Comunita' europee;

    3. ad essere esportati.

  5. Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.

I s p e z i o n i

  1. Le ispezioni riguardano:

    1. lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei locali e delle strutture, ivi compresi gli uffici ed i terreni, dei mezzi di trasporto, nelle diverse fasi di cui al comma 5 dell'art. 1;

    2. le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;

    3. i prodotti semilavorati;

    4. i prodotti finiti;

    5. i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1;

    6. i procedimenti di disinfezione, di pulizia e di manutenzione ed i relativi presidi chimici ed i detergenti nonche' gli antiparassitari impiegati per la disinfestazione;

    7. i processi tecnologici per produrre o lavorare i prodotti alimentari;

    8. l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;

    9. i mezzi e le modalita' di conservazione.

  2. Le ispezioni possono essere integrate:

    1. dall'audizione del responsabile dell'impresa ispezionata e delle persone che lavorano per conto dell'impresa;

    2. dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di misurazione installati dall'impresa;

    3. dalla verifica attuata con strumenti propri dagli organi di controllo, delle misurazioni effettuate con gli strumenti installati dall'impresa;

    4. dalla valutazione delle procedure adottate dall'impresa per assicurare la qualita' igienica degli alimenti e delle bevande.

  3. Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle unita' sanitarie locali, dai laboratori degli istituti zooprofilattici, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri laboratori pubblici indicati dalle autorita' competenti.

  4. Ai fini degli accertamenti analitici gli organi di controllo prelevano campioni dei prodotti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

  5. Gli organi di controllo provvedono altresi' al controllo del comportamento igienico del personale che, direttamente o indirettamente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con le sostanze ed i prodotti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

  6. Il controllo di cui al comma 5 viene effettuato a prescindere dagli esami medici.

  7. Gli organi incaricati del controllo possono prendere conoscenza del materiale scritto e di ogni altro documento in possesso delle persone fisiche e giuridiche, nelle fasi di cui all'art. 1, comma 5, nonche' fare ed acquisire copia o estratti del materiale e dei documenti sottoposti al loro esame.

  8. Gli organi incaricati del controllo sono tenuti a menzionare nel verbale di ispezione l'attivita' di cui al comma 7.

Art 2.

I s p e z i o n i

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 .

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 .

  3. Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle unita' sanitarie locali, dai laboratori degli istituti zooprofilattici, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri laboratori pubblici indicati dalle autorita' competenti.

  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 .

  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 .

  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 .

  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 .

  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 .

Art 3.

Tipi di controllo

  1. Il controllo, che di regola si svolge senza preavviso, si effettua...

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