Definizioni e finalita'
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Ai sensi del presente decreto per controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di seguito definito controllo, si intendono le attivita' di cui al comma 3 svolte dai competenti organi su:
i prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare;
gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali inclusi i sali degli oligoelementi e gli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali;
i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b).
Il controllo ha la finalita' di assicurare la conformita' dei prodotti di cui al comma 1 alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealta' delle transazioni commerciali.
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Il controllo di cui al comma 1 consiste in una o piu' delle seguenti operazioni:
l'ispezione;
il prelievo di campioni;
l'analisi dei campioni prelevati;
il controllo dell'igiene del personale;
l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;
l'esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.
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Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei prodotti di cui al comma 1 destinati:
ad essere commercializzati nel territorio nazionale;
ad essere spediti in altro Stato membro delle Comunita' europee;
ad essere esportati.
Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione.