DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 777 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Coming into Force29 Ottobre 1982
Published date28 Ottobre 1982
Enactment Date23 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/10/28/082U0777/CONSOLIDATED/20170318
Official Gazette PublicationGU n.298 del 28-10-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 76/893 del 23 novembre 1976, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.

Le norme del presente decreto non si applicano:

  1. agli impianti fissi che servono per la distribuzione dell'acqua;

  2. agli oggetti di antiquariato o ad altri oggetti artistici manifestamente non destinati ad uso alimentare;

  3. ai materiali e agli oggetti posti a contatto con gli alimenti da consumare personalmente dall'utilizzatore.

Per i materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte degli alimenti e possono essere consumati con i medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art 2.

E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti:

  1. rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;

  2. possano modificare sfavorevolmente le proprieta' organolettiche degli alimenti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse.

I contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da L. 250.000 a L. 5.000.000; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda da L. 3.000.000 (tre milioni) a L. 5.000.000 (cinque milioni).

Art 2.

E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti:

  1. rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;

  2. possano modificare sfavorevolmente le proprieta' organolettiche degli alimenti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29

Art 2 bis.

Art. 2-bis

((1. E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:

  1. di piombo, di zinco o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo;

  2. stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

  3. rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

  4. costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.

  1. Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma dell'articolo 3.

  2. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni)).

Art 2 bis.

Art. 2-bis

  1. E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:

    1. di piombo, ... o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo;

    2. stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

    3. rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

    4. costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.

  2. Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma dell'articolo 3.

  3. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.

Art 3.

Con...

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