DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'

Coming into Force05 Agosto 2003
Published date21 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/07/21/003G0207/ORIGINAL
Enactment Date23 Giugno 2003
Official Gazette PublicationGU n.167 del 21-07-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita';

Vista la direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, con la quale viene modificata la direttiva 2000/13/CE, per quanto riguarda la definizione di carne;

Vista la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto.

.

Art 2.

Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

Art. 2 (Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari). - 1. L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:

a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che non possiede;

c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

d) non attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprieta', fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.

.

Art 3.

Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, infine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).

.

Art 4.

Denominazione di vendita

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, puo' essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.

.

Art 5.

Ingredienti

  1. L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale ed in conformita' a quanto previsto all'allegato I.

.

Art 6.

Designazione degli aromi

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".

3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".

3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.

3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT