LEGGE 14 gennaio 1999, n. 4 - Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica) 1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 2000. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993".

3. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. E' autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto articolo 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'ammissione alla prima sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si applicano altresi' ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, e 15 marzo 1995, n.

183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1995.

7. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanita', previa verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita', puo' autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra universita' italiane e universita' dei Paesi interessati.

8. All'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, le parole: "per due anni non prorogabili" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 1999".

9. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a completare il corso e a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

10. Le universita' e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse universita' e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando. L'attivita' di ricerca e' attestata dai presidi delle facolta', sentiti i direttori dei dipartimenti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori ed e' comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facolta' e degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima. I concorsi sono banditi dall'universita' o dall'osservatorio previo accertamento delle necessita' didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno ad personam e' progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori. E' comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1o agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.

341. Al personale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.

517.

11. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' abrogato. All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonche' al primo periodo del primo comma del citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati" e' soppressa.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano anche ai professori associati che hanno superato il giudizio di idoneita' e che non sono stati ancora sottoposti al giudizio di conferma alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si applicano ai ricercatori universitari, anche ai fini della conferma.

13. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi; sono altresi' regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.

14. Sono autorizzati al completamento dei corsi, anche in soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alle scuole di ostetricia e ai corsi propedeutici per infermieri di cui alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395. In esito ai predetti corsi i titoli rilasciati hanno valore abilitante ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573. Gli allievi iscritti ai corsi di cui al presente comma, in possesso del titolo di studio richiesto, possono optare per l'iscrizione, anche in soprannumero, ai corrispondenti corsi di diploma universitario, previa valutazione, da parte delle competenti strutture accademiche, del curriculum formativo svolto.

15. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) al comma 95, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di...

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