LEGGE 26 ottobre 1960, n. 1395 - Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere

Coming into Force15 Dicembre 1960
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/11/30/060U1395/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date26 Ottobre 1960
Published date30 Novembre 1960
Official Gazette PublicationGU n.293 del 30-11-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 e fino a tutto l'anno scolastico 1965-66, il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare le Universita', sedi di scuole di ostetricia annesse alle clinicli e ostetrico-ginecologiche, e le scuole autonome di ostetricia a istituire scuole professionali per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.

Tali scuole sono disciplinate dalle norme vigenti per le scuole convitto professionali per infermiere, e al loro finanziamento si provvedera' con il sistema previsto per le scuole autonome di ostetricia.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Nelle scuole previste dall'articolo 1 le allieve compiono un, corso biennale teorico-pratico ed il relativo tirocinio con le modalita' stabilite dal vigente ordinamento delle scuole con vitto professionali per infermiere.

L'iscrizione alle dette scuole e' limitata a non piu' di venticinque allieve.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Non possono essere ammesse alle scuole le aspiranti che non abbiano compiuto all'atto della iscrizione i diciotto anni di eta' o che abbiano superato i ventotto anni.

Possono tuttavia ottenere l'ammissione le aspiranti che compiono il diciottesimo anno entro l'anno solare.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito nelle scuole professionali istituite ai sensi della presente legge, non potra' essere rilasciato se non dopo la frequenza ed al termine del corso biennale di ostetricia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - GIARDINA - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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