LEGGE 22 aprile 1987, n. 158 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola

Coming into Force29 Aprile 1987
Published date29 Aprile 1987
Enactment Date22 Aprile 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/04/29/087U0158/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.98 del 29-04-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

    "I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attivita' didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore";

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "5-bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilita' con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo.

    5-ter. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilita' con l'esercizio di attivita' professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi".

    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2 - (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianita'.

  2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico e' pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita', ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

  3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

  4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1 novembre 1987".

    Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

    "Art. 2-bis - (Ricercatori astronomi e geofisici). - 1. Ai ricercatori...

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