Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri SALVINI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
AVVERTENZA: Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995. A norma dell'art. 15, comma 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 luglio 1995.
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