IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle universita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Universita' "La Sapienza" di Roma e' autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita'. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita-regione.