DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 120 - Disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'

Coming into Force23 Aprile 1995
Published date22 Aprile 1995
Enactment Date21 Aprile 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/04/22/095G0169/CONSOLIDATED/19991026
Official Gazette PublicationGU n.94 del 22-04-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle universita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Universita' "La Sapienza" di Roma e' autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita'. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita-regione.

Art 1.
  1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Universita' "La Sapienza" di Roma e' autorizzata a rinnovare per due anni non prorogabili, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita'. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita-regione.

Art 1.
  1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Universita' "La Sapienza" di Roma e' autorizzata a rinnovare sino al 30 giugno 1999 previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita'. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita-regione.

Art 1.
  1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Universita' "La Sapienza" di Roma e' autorizzata a rinnovare improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita'. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita-regione.

Art 2.
  1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituito dai seguenti:

    "3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

    3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.".

  2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalita' di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle universita' della potesta' di modifica degli stessi, e' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facolta'. E' altresi' soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

  3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, cosi' come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, e' compreso il titolo del diploma di laurea.

  4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' soppressa la parola: "confermati".

Art 2.
  1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituito dai seguenti: "3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

    3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.".

  2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalita' di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle universita' della potesta' di modifica degli stessi, e' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facolta'. E' altresi' soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

  3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, cosi' come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, e' compreso il titolo del diploma di laurea.

  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236 .

Art 3.
  1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilita' di impiego.

  2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attivita' universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Art 4.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le universita' provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

  2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le universita' possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entita' della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle universita', sentite le rappresentanze sindacali.

  3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalita' sono disciplinate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonche' quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita' o da soppressione del posto.

  4. Le universita' procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attivita' svolta. La continuita' del rapporto di lavoro e' subordinata al giudizio sulla verifica dell'attivita' svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del...

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