DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1993, n. 530 - Disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'

Coming into Force23 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/22/093G0612/CONSOLIDATED/19950621
Enactment Date21 Dicembre 1993
Published date22 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.299 del 22-12-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle universita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Universita' di Roma "La Sapienza" e' autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di prestazione professionale con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita'-regione.

Art 2.
  1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituito dal seguente:

"3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunita' europee e delle Nazioni Unite;".

Art 3.
  1. La disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che la medesima si applica anche alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria.

Art 4.
  1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono valide e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilita' di impiego.

Art 5.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le universita' provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

  2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le universita' possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci...

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