DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123 - Riforma dei controlli di regolarita'' amministrativa e contabile e potenziamento dell''attivita'' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell''articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (11G0165)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DIRETTIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento di attuazione della predetta legge di contabilita';

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 14, 16, 17, 39, 40, 41, 42 e 49;

Considerato che l'articolo 39 della suddetta legge n. 196 del 2009 prevede e disciplina, anche su basi innovative, lo svolgimento delle attivita' di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, indicandone modalita', finalita' ed obiettivi;

Visto l'articolo 40 della suddetta legge n. 196 del 2009, il quale prevede un'apposita delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato;

Considerato che l'articolo 41 della richiamata legge n. 196 del 2009 stabilisce la predisposizione di un rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, che tiene conto delle attivita' svolte nell'ambito dei nuclei di valutazione della spesa di cui al citato articolo 39;

Considerato che l'articolo 42, comma 1, lettera d), della citata legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, prevede, tra gli altri, quale principio direttivo, la previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati;

Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 49 della stessa legge n. 196 del 2009, che dispone la delega al Governo per il potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa anche mediante il potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e per la riforma del controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del predetto articolo 49, al riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonche' la revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessita' degli atti, sulla loro rilevanza, ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo;

Ritenuto, inoltre, di dover determinare i principi e le misure per il potenziamento delle attivita' di analisi e valutazione della spesa relativa alle amministrazioni centrali dello Stato, svolto ai sensi degli articoli 39 e 41 della medesima legge, e la loro graduale estensione alle altre pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge 7 aprile 2011, n. 39, con il quale e' stato portato a 18 mesi il termine di un anno originariamente previsto dall'articolo 49 della legge 196 del 2009, per l'esercizio delle deleghe oggetto del presente decreto legislativo;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nell'adunanza del 16 giugno 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni del presente decreto recano la disciplina del controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' disposizioni volte al rafforzamento ed alla graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche delle attivita' di analisi e valutazione della spesa.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito delle sue competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare l'adeguatezza e la coerenza del controllo, al fine di garantire la proficuita', la correttezza e la regolarita' delle gestioni. In particolare:

  1. valuta e verifica la regolarita' dei sistemi contabili;

  2. svolge l'analisi dei programmi e concorre, con le amministrazioni interessate, alla revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione di cui all'articolo 4, comma 4;

  3. svolge un costante monitoraggio della programmazione e della corretta applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa, valutando gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.

    - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.

    - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279

    (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello

    Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto

    1997, n. 195, supplemento ordinario.

    - Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430

    (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.

    94), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre

    1997, n. 293.

    - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile

    1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.

    Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato):

    Art. 7. - 1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e' disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del

    Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di

    "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due

    Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni

    "Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e "Ministero del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del tesoro, del bilancio e...

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