N. 149 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (C.F. e P.I. n.

00390090215), in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder (DRNLSA41P23D484O), giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1440 del 24 settembre 2012, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente - in virtu' di procura speciale del 24 settembre 2012, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Hermann Berger (Rep. n.

23469) - dagli avv.ti Renate von Guggenberg (VNGRNT57L45A952K),

Stephan Beikircher (BKRSPH65E10 B160H), Cristina Bernardi (BRNCST64M47D548L) e Laura Fadanelli (FDNLRA65H69A952U), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CSTMHL38C30H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it ed indirizzo di posta elettronica certificata michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24,

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 15, comma 13, lettera c), commi da 15 a 17, nonche' comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo: dell'articolo 16, commi 3 e 4; e dell'articolo 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135.

Fatto Sul Supplemento ordinario n. 173/L alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, e' stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n.

135, 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 'disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini'.

Il decreto-legge n. 95 del 2012, cosi' come convertito in legge, contiene disposizioni recanti misure per la revisione ed il contenimento della spesa pubblica. In particolare:

Titolo I (Disposizioni di carattere generale) - articoli da 1 a 6, che dettano norme in materia di riduzione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e di servizi, riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e razionalizzazione del patrimonio pubblico e delle societa' pubbliche;

Titolo II (Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali) - articoli da 7 a 14, che disciplinano le misure di riduzione della spesa pubblica per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali; di riorganizzazione delle predette amministrazioni, enti ed organismi;

Titolo III (Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria) - articolo 15, recante disposizioni in materia di spesa farmaceutica e di organizzazione sanitaria, volti al conseguimento di risparmi di spesa a favore del bilancio statale;

Titolo IV (Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali) - articoli da 16 a 20, che dettano misure per la riduzione della spesa degli enti territoriali, e disposizioni di riordino e riorganizzazione dei medesimi e delle relative funzioni;

Titolo V (Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario) - articoli da 21 a 23, che contengono disposizioni di carattere finanziario, tra le quali la riduzione dell'IVA e la salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico;

Titolo V-bis (Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) articoli da 23-bis a 25, recanti disposizioni volte alla dismissione di partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione e dismissione di immobili pubblici e altre misure di riorganizzazione delle amministrazioni statali

In particolare, l'articolo 15, commi da 12 a 22 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica), definisce un insieme di concrete misure, finalizzate a ottenere una riduzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, cosi' come definita nel comma 22, primo periodo, del medesimo articolo;

cio' al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

In particolare, tra le specifiche misure finalizzate a razionalizzare le risorse in ambito sanitario, tra quelle direttamente riferite anche a questa Provincia e che legittimano l'assunzione da parte di organismi statali di atti o provvedimenti potenzialmente vincolanti dell'autonomia provinciale (in materia di standard delle prestazioni assistenziali ospedaliere e di politiche tariffarie dei servizi sanitari), rilevano in particolare:

1) comma 13, lettera c) - standard assistenza ospedaliera;

2) commi 15, 16 e 17 - tariffe.

L'articolo 16, commi 3 e 4 (Riduzione della spesa degli enti territoriali), e' finalizzato a disciplinare il concorso degli enti territoriali, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 3 dell'articolo 16, prevede un ulteriore concorso alla riduzione della spesa pubblica a carico delle autonomie speciali, ed il comma 4 del medesimo, integra la disciplina relativa al patto di stabilita' interno, predeterminando un termine di scadenza perentorio per la conclusione dell'accordo e definendo in legge gli obiettivi posti a carico delle autonomie speciali.

Con riferimento agli ordinamenti delle autonomie speciali, l'articolo 24-bis (Clausola di salvaguardia) dispone che 'fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e Province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale'.

In considerazione delle competenze delle Province autonome attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, anche alla luce delle modificazioni intervenute nel 2009 con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome, e dalle relative norme d'attuazione, nonche' dal nuovo Titolo V, parte seconda, della Costituzione, le norme impugnate del decreto legge n. 95/2012, cosi' come convertito, con modificazioni, in legge con legge n. 135/2012, violano le particolari prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano e risultano, quindi, costituzionalmente illegittimi per violazione dell'articolo 4, n. 7), articolo 8, n. 1), articolo 9, n. 10), articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli articoli 75 e 79; degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale, delle relative norme d'attuazione, in particolare del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, degli articoli 117, 119 e 118 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dell'articolo 2. comma 108, legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dei principi di leale collaborazione, di certezza e di ragionevolezza.

Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano solleva quindi questione di legittimita' costituzionale delle sopra citate disposizioni statali per i seguenti motivi di Diritto

1) Illegittimita' costituzionale articolo 15, comma 13, lettera c) e commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione degli articoli 4 (n. 7), 8 (n. 1), 9 (n. 10) e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), delle relative norme d'attuazione, in particolare del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 e del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, in particolare, dell'articolo 117, comma terzo, Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Come esposto in fatto, l'articolo 15 del decreto legge n. 95/2012 definisce un insieme di concrete e dettagliate misure, finalizzate a ottenere una riduzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, cosi' come definita nel comma 22, primo periodo, del medesimo articolo 15.

Per le regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome...

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