DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)

Capo I

DEFINIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V, nonche' gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28, recante attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare gli articoli 51 e 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102 e seguenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

  1. «affiliata di una societa' di revisione legale»: un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

  2. «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

  3. «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell'articolo 16;

  4. «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese terzo;

  5. «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127;

  6. «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;

  7. «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

  8. «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e' firmato dal responsabile della revisione;

  9. «responsabile della revisione»:

    1) il revisore legale cui e' stato conferito l'incarico;

    2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato conferito ad una societa' di revisione legale;

  10. «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale, che e' finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

  11. «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

  12. «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

  13. «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un paese non appartenente all'Unione europea;

  14. «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

  15. «societa' di revisione legale»: una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

  16. «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  17. «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    Avvertenza.

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.

    9 giugno 2006, n. L 157.

    - La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    14 agosto 1978, n. L 222.

    - La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    18 luglio 1983, n. L 193.

    - La direttiva 84/253 e' pubblicata nella G.U.C.E. 12

    maggio 1984, n. L 126.

    - L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recitano:

    Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e

    B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

    Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

    Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della

    Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino...

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