DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 28 - Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34

Coming into Force01 Ottobre 2006
End of Effective Date06 Aprile 2010
Enactment Date23 Gennaio 2006
Published date06 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/06/006G0033/CONSOLIDATED/20100323
Official Gazette PublicationGU n.30 del 06-02-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in particolare gli articoli 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 22 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica espressi in data 6 e 15 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni generali

  1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso un separato sistema informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzazione dei dati, senza oneri per le pubbliche amministrazioni individuate con successivo decreto del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

  2. Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio e' assicurata l'autonomia degli stessi rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 1

Art 2.

Commissione centrale per i revisori contabili

  1. La Commissione centrale per i revisori contabili, istituita presso il Ministero della giustizia, ferme restando le funzioni e le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ha sede ed opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 1

Art 3.

Modalita' di tenuta del registro del tirocinio

  1. La domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata dal tirocinante, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalita' di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

  2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisce la documentazione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e la trasmette, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla Commissione centrale per i revisori contabili.

  3. Il Consiglio nazionale comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

  4. Su richiesta scritta del tirocinante, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro del tirocinio, anche in forma digitale, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

  5. La relazione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nonche' le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 8-ter, 11, comma 1, 12, comma 1, e 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono presentate al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che entro trenta giorni le trasmette alla Commissione centrale per i revisori contabili.

  6. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti trasmette al tirocinante la comunicazione relativa...

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