LEGGE 24 febbraio 2005, n. 34 - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Coming into Force30 Marzo 2005
Published date15 Marzo 2005
Enactment Date24 Febbraio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/03/15/005G0057/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.61 del 15-03-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale e' istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art 2.
  1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque emanato.

Art 3.
  1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:

  1. le modalita' per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e rappresentativita', assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla meta' e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;

  2. le classi di laurea e di laurea specialistica, nonche' i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;

  3. l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);

  4. l'ambito delle attivita' oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attivita' agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai...

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