DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1953, n. 1068 - Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

Coming into Force26 Febbraio 1954
Enactment Date27 Ottobre 1953
Published date11 Febbraio 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/02/11/053U1068/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.34 del 11-02-1954
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 dicembre 1952, n. 3060;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico.

E' approvato l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addi' 27 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - AZARA - GAVA - SEGNI - MALVESTITI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1954

Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 88. - PALLA

Art 1.

Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139

Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1. - Oggetto della professione

A coloro che sono iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali e' riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia aziendale nonche' in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attivita':

  1. l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

  2. le perizie contabili e le consulenze tecniche;

  3. la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile delle imprese;

  4. i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;

  5. le funzioni di sindaco delle societa' commerciali e degli altri enti;

  6. le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;

  7. i piani di contabilita' per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilita' per riorganizzazioni aziendali;

  8. le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

L'autorita' giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attivita' di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che la amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei ragionieri e periti commerciali, ne' quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

Art 1. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139
Art 2. - Esercizio della professione

Il ragioniere e perito commerciale non puo' esercitare la professione se non e' iscritto nell'albo.

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139
Art 3. - Incompatibilita'

L'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale e' incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome, altrui, con la qualita' di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esattoriali.

L'iscrizione nell'albo non e' consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

Art 3 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139
Art 4. - Obbligo del segreto professionale

I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.

Art 4. - Obbligo del segreto professionale

I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita' di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita' e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di societa' od enti.

Art 4 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139
Art 5. - Vigilanza sull'esercizio della professione

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale spetta al Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.

Art 5 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139
TITOLO II I COLLEGI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Art 6. - Circoscrizione territoriale

In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici ragionieri e periti commerciali e' costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio.

Se il numero dei ragionieri e periti...

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