IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 28 dicembre 1952, n. 3060;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico.
E' approvato l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 27 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - AZARA - GAVA - SEGNI - MALVESTITI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 88. - PALLA