Art
1. - Oggetto della professione
Ai dottori commercialisti e' riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attivita':
l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
le perizie e le consulenze tecniche;
le ispezioni e le revisioni amministrative;
la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese;
i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali.
L'autorita' giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attivita' di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.
Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.
L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori commercialisti, ne' quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.
Art
1. - Oggetto della professione
Ai dottori commercialisti e' riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attivita':
l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
le perizie e le consulenze tecniche;
le ispezioni e le revisioni amministrative;
la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese;
i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali.
L'autorita' giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attivita' di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.
Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.
L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori commercialisti, ne' quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.
Art. 2.
Titolo ed esercizio professionale.
Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.
Il dottore commercialista non puo' esercitare la professione se non e' iscritto nell'albo.
((Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della...