DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998, n. 99 - Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile

Coming into Force01 Maggio 1998
End of Effective Date06 Aprile 2010
Enactment Date06 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/04/16/098G0155/CONSOLIDATED/20100323
Published date16 Aprile 1998
Official Gazette PublicationGU n.88 del 16-04-1998
Titolo primo Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e, in particolare, l'articolo 14, il quale prevede che, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o piu' regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalita' di svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di vigilanza;

Visto il concerto, espresso dai Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 gennaio 1998, ed operati i necessari adattamenti formali e lessicali del testo, nonche' la modifica delle disposizioni concernenti i compensi ai componenti della commissione centrale, in quanto implicati oneri a carico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Titolo primo Disposizioni generali Art. 1. Commissione centrale per i revisori contabili

  1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita la commissione centrale per i revisori contabili.

  2. La commissione svolge attivita' consultiva in materia di:

  1. tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;

  2. tenuta del registro dei revisori contabili;

  3. esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 2

Art 2.

Composizione della commissione centrale per i revisori contabili

  1. La commissione centrale e' composta:

    1. dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

    2. dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

    3. da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

    4. da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

    5. da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

    6. da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;

    7. da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;

    8. da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

    9. da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, come segue:

    1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

    2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

    3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni.

  2. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 1 devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali, o giuridiche.

  3. Le riunioni della commissione sono presiedute, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, dal componente piu' anziano.

  4. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui alle lettere da c) ad i) del comma 1 e' designato un supplente, con le modalita' ed i criteri di cui al comma 1.

  5. Il componente supplente partecipa alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

  6. La commissione e' validamente costituita con la presenza di cinque componenti; le relative proposte sono assunte a maggioranza.

  7. Con provvedimento del presidente, la commissione puo' articolarsi in due o tre sezioni, presiedute da uno dei componenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1. Le funzioni di vicepresidente della sezione, se non assunte dal componente di cui alla lettera b), sono assunte dal membro piu' anziano. I componenti possono far parte di piu' sezioni.

Art 2.

Composizione della commissione centrale per i revisori contabili

  1. La commissione centrale e' composta:

    1. dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

      b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;

      b-bis) da un componente designato dal presidente della commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob);

    2. da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

    3. da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

    4. da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

    5. da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;

    6. da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;

    7. da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

    8. da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, come segue:

      1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

      2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

      3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni.

  2. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 1 devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali, o giuridiche.

  3. Le riunioni della commissione sono presiedute, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, dal componente piu' anziano.

  4. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui alle lettere da c) ad i) del comma 1 e' designato un supplente, con le modalita' ed i criteri di cui al comma 1.

  5. Il componente supplente partecipa alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

  6. La commissione e' validamente costituita con la presenza di cinque componenti; le relative proposte sono assunte a maggioranza.

  7. Con provvedimento del presidente, la commissione puo' articolarsi in due o tre sezioni, presiedute da uno dei componenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1. Le funzioni di vicepresidente della sezione, se non assunte dal componente di cui alla lettera b), sono assunte dal membro piu' anziano. I componenti possono far parte di piu' sezioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 2

Art 3.

Durata in carica della commissione Convocazione e modalita' di funzionamento

  1. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati, per non piu' di una volta, per un periodo di uguale durata.

  2. La commissione e' convocata dal presidente. Di ogni seduta e' redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

  3. Per le...

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