DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 - Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69

Coming into Force02 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/04/17/091G0158/CONSOLIDATED/20160721
Enactment Date09 Aprile 1991
Published date17 Aprile 1991
Official Gazette PublicationGU n.90 del 17-04-1991 - Suppl. Ordinario n. 27
CAPO I SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 69, che all'art. 1, comma 1, prevede l'emanazione di un decreto legislativo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e conti consolidati;

Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

L'art. 2359 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono con- siderate societa' controllate:

1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

CAPO II BILANCIO D'ESERCIZIO
Art 2.
  1. L'art. 2423 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.". (IV Direttiva, art. 2).

Art 3.
  1. Dopo l'art. 2423 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita';

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.". (IV Direttiva, art. 31).

Art 4.
  1. Dopo l'art. 2423- bis del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto

economico). - Salve le disposizioni di leggi speciali per le

societa' che esercitano particolari attivita', nello stato

patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte

separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attivita' esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.". (IV Direttiva, articoli 1, 2, 4 e 7).

Art 5.
  1. L'art. 2424 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. ATTIVO:

  1. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.

  2. Immobilizzazioni:

    I - Immobilizzazioni immateriali:

    1) costi di impianto e di ampliamento;

    2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';

    3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

    5) avviamento;

    6) immobilizzazioni in corso e acconti;

    7) altre.

    Totale.

    II - Immobilizzazioni materiali:

    1) terreni e fabbricati;

    2) impianti e macchinario;

    3) attrezzature industriali e commerciali;

    4) altri beni;

    5) immobilizzazioni in corso e acconti.

    Totale.

    III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

    1) partecipazioni in:

    1. imprese controllate;

    2. imprese collegate;

    3. altre imprese;

      2) crediti:

    4. verso imprese controllate;

    5. verso imprese collegate;

    6. verso controllanti;

    7. verso altri;

      3) altri titoli;

      4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

      Totale.

      Totale immobilizzazioni (B);

  3. Attivo circolante:

    I - Rimanenze:

    1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

    3) lavori in corso su ordinazione;

    4) prodotti finiti e merci;

    5) acconti.

    Totale.

    II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

    1) verso clienti;

    2) verso imprese controllate;

    3) verso imprese collegate;

    4) verso controllanti;

    5) verso altri.

    Totale.

    III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

    1) partecipazioni in imprese controllate;

    2) partecipazioni in imprese collegate;

    3) altre partecipazioni;

    4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

    5) altri titoli.

    Totale.

    IV - Disponibilita' liquide:

    1) depositi bancari e postali;

    2) assegni;

    3) danaro e valori in cassa.

    Totale.

    Totale attivo circolante (C).

  4. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. PASSIVO:

  5. Patrimonio netto:

    I - Capitale.

    II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.

    III - Riserve di rivalutazione.

    IV - Riserva legale.

    V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

    VI - Riserve statutarie.

    VII - Altre riserve, distintamente indicate.

    VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

    IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

    Totale.

  6. Fondi per rischi e oneri:

    1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

    2) per imposte;

    3) altri.

    Totale.

  7. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

  8. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi...

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