IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 14 marzo 1968, n. 292;
Vista la legge 2 dicembre 1961, n. 1552;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 145, cosi' come modificata dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per i beni culturali e ambientali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e definizione
Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico.
Gli interventi di restauro e manutenzione straordinari hanno ad oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, di proprieta' di enti pubblici o di privati.
Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni culturali e ambientali e' denominato "Ministero".