LEGGE 14 marzo 1968, n. 292 - Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico

Coming into Force19 Aprile 1968
End of Effective Date10 Dicembre 1994
Enactment Date14 Marzo 1968
Published date04 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/04/068U0292/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.88 del 04-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, e' autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:

  1. ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;

  2. ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalita' artistiche e culturali.

E' fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle antichita' per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera a), e la competenza dei soprintendenti alle gallerie o alle antichita' per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 22 APRILE 1994, N. 368

Art 2.

Ai progetti delle opere di cui alle lettere a) e b) dello articolo 1 e alla scelta delle modalita' della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvedera' di intesa con la soprintendenza competente.

Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, con le modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, e' disposta dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per la pubblica istruzione. Analogamente si procedera' per il recupero della spesa, a norma dell'articolo 17 della legge 10 giugno 1939, n. 1089.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 22 APRILE 1994, N. 368

Art 3.

Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumera' la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT