DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 150 - Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. (10G0169)

Coming into Force25 Settembre 2010
Enactment Date02 Agosto 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/09/10/010G0169/CONSOLIDATED/20121213
Published date10 Settembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.212 del 10-09-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'allegato 1, n. 86;

Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;

Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010;

Acquisiti i pareri della Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati in data 21 luglio 2010 e della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in data 29 giugno 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

  2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'allegato 1, n. 86;

Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;

Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010;

Acquisiti i pareri della Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati in data 21 luglio 2010 e della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in data 29 giugno 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

  2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. 1

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'allegato 1, n. 86;

Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;

Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010;

Acquisiti i pareri della Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati in data 21 luglio 2010 e della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in data 29 giugno 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

  2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. (1) 2

Art 2.

Accessi ed accertamenti nei cantieri

  1. Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490...

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