LEGGE 12 ottobre 1982, n. 726 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa

Coming into Force13 Ottobre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/10/12/082U0726/ORIGINAL
Published date12 Ottobre 1982
Enactment Date12 Ottobre 1982
Official Gazette PublicationGU n.281 del 12-10-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al terzo comma, le parole: "poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati" sono sostituite con le altre:

"poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche, gli istituti di credito pubblici e privati";

il quarto comma e' sostituito con i seguenti:

"A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di societa', aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.

Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire";

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 2-bis. - All'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

"Art. 2-quinquies. - Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.

I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.

Le spese relative alle garanzie reali...

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