DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2000, n. 367 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni)

Coming into Force27 Dicembre 2000
Enactment Date29 Settembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/12/000G0416/ORIGINAL
Published date12 Dicembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.289 del 12-12-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-undecies, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178;

Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque territoriali, nonche' l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore;

  2. restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito.

Art 3.

Disciplina delle attivita' di ripresa aerea

  1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della...

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