REGIO DECRETO 11 luglio 1941, n. 1161 - Norme relative al segreto militare

Coming into Force14 Novembre 1941
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/10/30/041U1161/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date11 Luglio 1941
Published date30 Ottobre 1941
Official Gazette PublicationGU n.257 del 30-10-1941
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 256, 2° capoverso, 258 e 262 del Codici penale;

Vista la legge 2 giugno 1930-VIII, n. 1139, sulla disciplina e controllo della produzione cartografica;

Visti i Regi decreti 28 settembre 1934-XII, n. 1728, e 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311, relativi al divieto di divulgazione di notizie di interesse militare;

Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1732, sulla esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogratici, aerocinematogratici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri;

Visti il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, relativo all'ordinamento e amministrazione dell'Africa, Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2011, relativo a tutti i poteri civili e militari conferiti al Governatore dei Possedimenti;

Ritenuta l'opportunita' di aggiornare, integrare e raccogliere in unico testo le norme concernenti il divieto di divulgazione di notizie di carattere militare, e di estendere altresi' tale divieto alla materia che, direttamente o indirettamente, abbia attinenza con la difesa, nonche' con la produzione industriale bellica, e, in generale, con gli approvvigionamenti interessanti l'efficienza bellica del Paese;

Ritenuta la necessita' di dettare norme particolari, intese ad assicurare, ai fini della tutela del segreto, l'esercizio di una rigorosa vigilanza sugli atti, documenti ed oggetti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. (Notizie di cui e' vietata la divulgazione).

E' vietata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 256, secondo capoverso, 258 e 262 del Codice penale, e per la parte che concerne le Amministrazioni militari e gli Enti statali preposti alla vigilanza della produzione industriale bellica, la divulgazione, all'interno e all'estero, delle notizie indicate nell'allegato al presente decreto.

Mediante separati provvedimenti da portarsi a conoscenza del pubblico ed anche con semplice diffida agli interessati qualora il divieto debba imporsi soltanto a determinati enti e persone, l'autorita' competente puo' estendere il divieto di divulgazione anche a notizie non indicate nell'allegato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

(Obbligo del segreto per gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche e private).

In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorita' competente, per notizie non indicate nell'allegato al presente decreto o dai successivi atti di aggiornamento, e' vietata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra menzionate, agli appartenenti alle Amministrazioni statali o parastatali militari o civili e alle ditte fornitrici di opere militari o di materiale militare o comunque interessante l'efficienza bellica del Paese, la divulgazione di notizie riservate riferibili a materiale o avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato, ovvero interessanti le operazioni militari in progetto o in atto, e la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare.

Il divieto della divulgazione concerne sia i materiali esistenti in servizio o gia' finiti, sia quelli in costruzione, in esperimento, in progetto, allo studio, anche se ancora non presentati all'autorita' militare.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

(Prevalenza del carattere segreto).

Il divieto di divulgazione delle notizie indicate nell'articolo precedente e nell'allegato non esclude che, agli effetti della legge penale, talune di esse possano costituire segreti, anziche' semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, quando ne ricorrano gli estremi ai sensi della stessa legge penale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

(Deroghe al divieto di divulgazione).

Il divieto di divulgazione, previsto per le notizie indicate nell'allegato e per quelle contemplate dall'art. 2, e' considerato inesistente, agli effetti della legge penale, quando dall'autorita' militare o dalla Commissione suprema di difesa o dall'autorita' statale preposta alla vigilanza della produzione industriale bellica, per la parte di rispettiva competenza, sia stata concessa, in deroga ad esso, particolare autorizzazione a procurarsi o a far conoscere a determinate persone, o a divulgare sotto speciali condizioni, per uno scopo determinato, le notizie medesime.

Anche gli enti statali o parastatali, che intendano o debbano per qualsiasi motivo provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni, che comprendano, in tutto o in parte, o illustrino, con fotografie o rilievi, dati riferibili, sia pure in forma generica, a quelle contemplate dal presente decreto o in altri provvedimenti aventi il Medesimo oggetto, emessi dall'autorita' competente, devono chiedere preventiva autorizzazione alle Amministrazioni centrali militari; ovvero, per la parte di loro competenza, alla Commissione suprema di difesa o all'autorita' statale preposta alla vigilanza sulla produzione industriale bellica, salvo che sia diversamente stabilito da altre particolari disposizioni.

Le autorizzazioni hanno valore esclusivamente per le notizie per le quali sono state concesse, e soltanto per il concessionario, il quale deve valersene per lo scopo dichiarato ed osservare le condizioni imposte. I terzi che vengono a conoscenza delle notizie medesime in base alla suddetta autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgarle o portarle a conoscenza di altri.

Le domande per ottenere le autorizzazioni indicate in questo articolo sono, in ogni caso, presentate alla Commissione suprema di difesa (Segreteria generale) la quale, se il provvedimento non e' di sua competenza, trasmette la domanda all'autorita' competente.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

(Cautele per la tutela del segreto e della riservatezza).

Le persone che hanno comunque in consegna materiale di carattere segreto (atti, documenti, fotografie, disegni, modelli e simili ed altri oggetti in genere) devono essere, nominativamente, designate dai Ministeri competenti o dalle altre autorita' statali interessate.

Esse sono responsabili della conservazione del materiale e della tutela del segreto.

Il numero delle persone a conoscenza del segreto deve essere il piu' ristretto possibile, e a ciascuna di esse e' comunicata soltanto la parte strettamente indispensabile.

La consegna, anche temporanea, di materiale di carattere segreto, e' fatta esclusivamente contro ricevuta.

Il materiale segreto e' protetto contro il furto, la manomissione e le indiscrezioni. Esso e' custodito in casseforti corazzate, separatamente dal materiale comune, o in armadi tenuti in locali con chiusura di sicurezza. Non deve mai essere lasciato a portata di estranei.

Sono tenuti elenchi riepilogativi di detto materiale e devono essere praticati frequenti controlli per verificarne l'esistenza e la regolare conservazione.

In caso di smarrimento, furto, manomissione od altro, devono essere subito informate, con il mezzo piu' sollecito e con le dovute cautele, le autorita' da cui proviene il materiale vincolato al segreto, nonche' le autorita' locali di polizia, per le ulteriori azioni dell'organo competente secondo le norme di polizia militare.

Opportune cautele devono essere adottate anche per la tutela di materiale e notizie aventi soltanto carattere di riservatezza.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

(Persone da escludere da incarichi che comportano la conoscenza di notizie segrete).

Dai lavori, impieghi od incarichi, l'espletamento dei quali comporti la conoscenza di notizie segrete, devono essere esclusi coloro che, per qualsiasi motivo...

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