REGIO DECRETO 22 luglio 1939, n. 1732 - Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aereocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri

Coming into Force16 Dicembre 1939
End of Effective Date09 Febbraio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/12/01/039U1732/CONSOLIDATED/20110126
Published date01 Dicembre 1939
Enactment Date22 Luglio 1939
Official Gazette PublicationGU n.279 del 01-12-1939
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925-III n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea e successive modificazioni;

Vista la legge 2 giugno 1930-VIII, n. 1139, riguardante la disciplina ed il controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza;

Visto il R. decreto 9 maggio 1935-XIII, n. 949 che approva norme per l'esecuzione di fotografie e di cinematografie a bordo degli aeromobili;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, per la guerra, per la marina, per l'interno e per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

Qualsiasi lavoro di presa e di diffusione di fotografie, cinematografie e rilievi aerofotogrammetrici effettuati da bordo di aeromobili in volo nei territori del Regno, dell'Africa Italiana, dei Possedimenti, concesso a norma dell'art. 72 del regolamento per la navigazione aerea, approvato dal R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356 e successive modificazioni, viene eseguito sotto la sorveglianza diretta ed esclusiva del Ministero dell'aeronautica d'accordo cogli Stati Maggiori del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica per il controllo della riservatezza e della conservazione dei documenti raccolti, nonche' dei mezzi di volo e di presa impiegati.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, n. 367

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Art 2.

E' data facolta' al Ministero dell'aeronautica di concedere in esclusivita' temporanea ad enti o societa' di navigazione aerea nazionali, che dispongano di conveniente attrezzatura tecnica, i lavori di presa di fotografie, cinematografie e rilievi fotogrammetrici da bordo di aeromobili in volo. In tal caso le fotografie, cinematografie ed i rilievi fotogrammetrici da bordo di aeromobili in volo per conto di privati o di enti nazionali o stranieri possono essere eseguiti soltanto dal concessionario, che ha ottenuto l'esclusivita'.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, n. 367

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Art 3.

Gli operatori fotografici o cinematografici che eseguono riprese aeree da bordo di aeromobili del concessionario debbono essere muniti di tessera speciale rilasciata dal Ministero dell'aeronautica a mente dell'art. 72 del regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, n. 356 e successive modificazioni.

La tessera di cui sopra e' strettamente personale; deve essere portata dall'operatore a bordo dell'aeromobile ed essere restituita ai Ministero dell'aeronautica quando cessi la sua validita' percio' scaduta o per altri motivi.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, n. 367

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Art 4.

Tutte le domande intese ad ottenere la concessione di eseguire fotografie, cinematografie e rilievi fotogrammetrici da bordo di aeromobili in volo, debbono essere indirizzate al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo), e, ove si verifichi l'ipotesi del precedente art. 2 per mezzo del concessionario che ha ottenuto l'esclusivita'.

Tali domande debbono contenere la precisa indicazione degli scopi che il richiedente si propone, degli obbiettivi da ritrarre, dell'estensione complessiva della zona relativa alle varie impressioni, del materiale da presa prescelto e del nominativo degli operatori, nel caso che ai sensi del precedente articolo 2 il committente intenda effettuare la presa delle vedute con personale proprio.

Alla domanda deve essere unito un lucido di carta topografica, in triplice esemplare, a denominatore di scala non superiore al 100.000, sul quale sia chiaramente segnato il perimetro della zona interessata o, in caso di inesistenza di carte della zona stessa, uno schizzo planimetrico dotato di elementi topografici tali da consentire l'esatta identificazione del comprensorio delle prese da effettuare.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, n. 367

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Art 5.

Il Ministero dell'aeronautica, fatti gli accertamenti del caso, avuti i nulla osta degli Stati Maggiori del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sentito il parere del Ministero dell'Africa Italiana quando si tratti di lavori concernenti i territori dell'Africa Italiana, comunica la decisione adottata al Ministero interessato e al concessionario.

Nel caso di decisione favorevole il Ministero dell'aeronautica specifica gli obbiettivi consentiti, le modalita' ed i limiti della concessione e gli aeroporti presso i quali deve effettuarsi la partenza e l'approdo degli aeromobili adibiti alla esecuzione di fotografie e cinematografie, e presso i quali debbono svolgersi le operazioni di vigilanza indicate nelle lettere c) e d) del successivo quinto comma.

Dell'autorizzazione concessa il Ministero dell'aeronautica da' notizia ai comandi aeronautici territoriali competenti (comandi di zona aerea territoriale, comandi di aeronautica della Sicilia, della Sardegna, dell'Egeo, della Libia e dell'Africa Orientale Italiana) ed al comando o direzione degli aeroporti indicati nel precedente capoverso.

Compete al comandante o direttore dell'aeroporto o ad altro delegato del Ministero dell'aeronautica di vigilare che il concessionario o i committenti si attengano alle prescrizioni del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e successive modificazioni, e del presente decreto, nonche' alle modalita' e alle eventuali limitazioni stabilite nella concessione stessa.

A tal fine il volo a scopo fotografico si effettua con la seguente procedura:

  1. a bordo dell'aeromobile adibito ai rilevamenti puo' prendere posto, ove cio' sia prescritto, o consentito dal Ministero dell'aeronautica, il committente ed una o piu' persone da esso a cio' delegate, con le modalita' di cui all'art. 3;

  2. ove cio' sia richiesto da uno degli Stati Maggiori interessati, deve prendere posto a bordo, con compiti di vigilanza, un ufficiale della Regia aeronautica;

  3. prima della partenza in volo dell'aeromobile, il comando o direzione dell'aeroporto od altro delegato del Ministero dell'aeronautica, controlla il caricamento degli apparecchi fotografici e cinematografici da presa, rilevando la quantita' e la specie del materiale sensibile portato a bordo;

  4. all'atto dell'approdo dell'aeromobile, il comando o direzione dell'aeroporto od altro delegato del Ministero della aeronautica ritira i magazzini del materiale impressionato, quando questi siano intercambiabili, ovvero la macchina da presa, quando il serbatoio del materiale sensibile sia incorporato nella macchina stessa, e provvede ad apporvi appositi sigilli.

Qualsiasi variazione a quanto prescritto nella concessione, che risultasse necessaria prima dell'inizio o durante il corso del lavoro autorizzato, e' soggetta ad ulteriore preventiva autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, n. 367

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Art 6.

Il materiale fotografico impressionato e ritirato conformemente al disposto dell'art. 5 lettera d) e' trasportato a cura e a spese del concessionario negli appositi laboratori del concessionario stesso dove normalmente esso e' sviluppato e stampato. Il materiale cinematografico e' invece trasportato per lo sviluppo e la stampa a cura e spese del concessionario, presso ditte specializzate di gradimento del Ministero dell'aeronautica.

In entrambi i casi, le operazioni di trasporto e di camera oscura si effettueranno sotto il controllo e la resposabilita' dei delegati della Regia aeronautica, i quali, prima dell'inizio delle operazioni di sviluppo devono accertare la perfetta integrita' dei sigilli apposti ai magazzini del materiale impressionato od alle macchine da presa, a norma dell'art. 5, lettera d).

In casi speciali, e quando cio' sia prescritto nell'atto di concessione, le operazioni di camera oscura inerenti al materiale sensibile, ad esclusione di quelle relative alle pellicole cinematografiche, possono avvenire in laboratori della Regia aeronautica, sotto il controllo del comando o direzione dell'aeroporto e sotto la sua responsabilita' anche nei riguardi della preliminare verifica della integrita' dei sigilli.

Sino a quando il Ministero non abbia adottato taluna delle determinazioni indicate nell'art. 8, la custodia delle negative spetta al concessionario sotto il controllo dei delegati della Regia aeronautica e nei casi preveduti nel precedente capoverso, del comando o direzione dell'aeroporto, presso il quale si effettuano le operazioni di camera oscura.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL...

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