LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68 - Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici

Coming into Force16 Marzo 1960
Published date01 Marzo 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/03/01/060U0068/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date02 Febbraio 1960
Official Gazette PublicationGU n.52 del 01-03-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono organi cartografici dello Stato:

l'Istituto geografico militare;

l'Istituto idrografico della Marina;

la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato e' costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali e' impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

Art 2.

Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonche' i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

Sui documenti ufficiali e' impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

Alla Commissione geodetica italiana e' devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

Art 3.

Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purche', a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

Art 4.

Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscano una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzazione a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla A innovato circa la facolta' attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'art. 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in...

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