IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 4, allegato C;
Vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente l'attuazione delle direttive 71/118/CEE, 75/431/CEE e 78/50/CEE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
Il presente regolamento stabilisce i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabili all'uccisione di selvaggina nonche' alla preparazione e alla commercializzazione delle relative carni.
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Fermi restando i controlli sanitari prescritti per il commercio al minuto, il presente regolamento non si applica:
alla cessione al consumatore o al dettagliante, da parte del cacciatore, di pochi capi interi di selvaggina uccisa a caccia non scuoiata o non spennata e, nel caso di selvaggina di piccola taglia, non eviscerata;
alla cessione di piccole quantita' di carni di selvaggina al consumatore finale;
al sezionamento e magazzinaggio di carni di selvaggina in spacci per la vendita al minuto o in locali connessi a punti di vendita in cui le carni sono sezionate ed immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore.
L'autorita' regionale fissa il numero dei capi e le quantita' di carni di cui al comma 2, lettere a) e b).
I requisiti previsti dal presente regolamento in materia di scambi o di importazione non si applicano ai trofei, ne' ai capi interi di selvaggina uccisa trasportati da viaggiatori nel veicolo in cui viaggiano quando si tratti di una esigua quantita' di selvaggina di piccola taglia o di un solo capo intero di grossa taglia, sempre che la carne di tali capi interi non sia destinata al commercio o ad una utilizzazione a fini commerciali e fermo restando che la selvaggina in questione non provenga da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo dal quale in base ai risultati dei controlli sia stata evidenziata presenza di residui o di contaminanti ambientali oppure, per motivi di polizia sanitaria, sia vietato il commercio.