DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 607 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni

Coming into Force14 Dicembre 1996
Enactment Date17 Ottobre 1996
Published date29 Novembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/11/29/096G0630/CONSOLIDATED/20071109
Official Gazette PublicationGU n.280 del 29-11-1996
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 4, allegato C;

Vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente l'attuazione delle direttive 71/118/CEE, 75/431/CEE e 78/50/CEE;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabili all'uccisione di selvaggina nonche' alla preparazione e alla commercializzazione delle relative carni.

  2. Fermi restando i controlli sanitari prescritti per il commercio al minuto, il presente regolamento non si applica:

    1. alla cessione al consumatore o al dettagliante, da parte del cacciatore, di pochi capi interi di selvaggina uccisa a caccia non scuoiata o non spennata e, nel caso di selvaggina di piccola taglia, non eviscerata;

    2. alla cessione di piccole quantita' di carni di selvaggina al consumatore finale;

    3. al sezionamento e magazzinaggio di carni di selvaggina in spacci per la vendita al minuto o in locali connessi a punti di vendita in cui le carni sono sezionate ed immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore.

  3. L'autorita' regionale fissa il numero dei capi e le quantita' di carni di cui al comma 2, lettere a) e b).

  4. I requisiti previsti dal presente regolamento in materia di scambi o di importazione non si applicano ai trofei, ne' ai capi interi di selvaggina uccisa trasportati da viaggiatori nel veicolo in cui viaggiano quando si tratti di una esigua quantita' di selvaggina di piccola taglia o di un solo capo intero di grossa taglia, sempre che la carne di tali capi interi non sia destinata al commercio o ad una utilizzazione a fini commerciali e fermo restando che la selvaggina in questione non provenga da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo dal quale in base ai risultati dei controlli sia stata evidenziata presenza di residui o di contaminanti ambientali oppure, per motivi di polizia sanitaria, sia vietato il commercio.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. selvaggina: i mammiferi terrestri selvatici da caccia, compresi i mammiferi selvatici che vivono in territorio chiuso, con autonomia di ricovero e di approvvigionamento in condizioni di liberta' analoghe a quelle della selvaggina allo stato libero, nonche' i volatili selvatici da caccia che non sono compresi nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche;

    2. selvaggina di grossa taglia: i mammiferi selvatici dell'ordine degli ungulati;

    3. selvaggina di piccola taglia: i mammiferi selvatici dell'ordine dei leporidi e i volatili selvatici in liberta';

    4. carni di selvaggina: tutte le parti di selvaggina idonee al consumo umano;

    5. centro di lavorazione della selvaggina: ogni stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 7 per la lavorazione della selvaggina, in cui le relative carni sono ottenute e sottoposte ad ispezione conformemente alle norme d'igiene del presente regolamento;

    6. centro di raccolta: ogni sito in cui la selvaggina uccisa depositata conformemente alle norme d'igiene di cui all'allegato I, capitolo III, punto 2, in vista del trasporto verso un centro di lavorazione;

    7. commercializzazione: la detenzione o esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna ed ogni altra modalita' di immissione sul mercato di carni di selvaggina destinate al consumo umano ad eccezione della cessione di cui all'art. 1, comma 2;

    8. scambi: gli scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del trattato.

  2. Ai fini del presente regolamento valgono, ove occorra, le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, nonche' quelle di carni fresche e di veterinario ufficiale di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Capo II DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E AGLI SCAMBI
Art 3.
  1. Le carni di selvaggina devono:

    1. provenire da selvaggina che:

      1) sia stata uccisa in un territorio di caccia e con i mezzi autorizzati dalla vigente normativa che disciplina la caccia;

      2) non sia stata cacciata in una zona soggetta a restrizioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche oppure da un territorio di caccia sottoposto a restrizioni in applicazione degli articoli 10 e 11 del presente regolamento;

      3) sia stata preparata, appena uccisa, conformemente all'allegato I, capitolo III, e trasportata, entro un termine massimo di dodici ore, in un centro di lavorazione quale previsto alla lettera b) oppure in un centro di raccolta per essere portata alle temperature previste nell'allegato I, capitolo III, e poi condotta verso un centro di lavorazione quale previsto alla lettera b) entro un termine di dodici ore; il Ministero della sanita' puo' fissare con proprio decreto un termine entro il quale deve essere effettuato il trasporto da un centro di raccolta a un centro di lavorazione situati in zone geograficamente lontane tra loro tenendo conto delle condizioni climatiche; tale termine deve comunque consentire al veterinario ufficiale del centro di lavorazione di effettuare in condizioni soddisfacenti l'ispezione post-mortem di cui all'allegato I, capitolo V;

    2. essere ottenute:

      1) in un centro di lavorazione della selvaggina che soddisfi le condizioni generali indicate nell'allegato I, capitoli I e II, e che sia riconosciuto conformemente all'art. 7;

      2) se si tratta di selvaggina di grossa taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, o, se si tratta di selvaggina di piccola taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche, purche' gli stabilimenti siano stati riconosciuti in conformita' all'art. 7, comma 3; l'operazione di scuoiatura dei capi di selvaggina deve avvenire in locali separati o in tempi diversi rispetto alla macellazione delle specie di cui ai citati decreti e siano adottate misure idonee a distinguere le carni di selvaggina da quelle delle altre specie;

    3. provenire da animali uccisi che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad esame visivo:

      1) per rilevare eventuali anomalie; a tal fine il veterinario ufficiale puo' avvalersi, per la sua diagnosi, di ogni informazione fornita dal cacciatore sul comportamento dell'animale prima dell'abbattimento, eventualmente sulla base di un modello di dichiarazione predisposto con provvedimento del Ministero della sanita', di intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

      2) per verificare che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia;

    4. provenire da capi interi di selvaggina:

      1) che siano stati manipolati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' all'allegato I, capitoli III e IV;

      2) che siano stati sottoposti, in conformita' dell'allegato I, capitolo V, ad un'ispezione post-mortem effettuata dal veterinario ufficiale che puo' avvalersi di ausiliari, sotto il suo controllo e responsabilita', limitatamente alle operazioni di pura manualita';

      3) che non presentino alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche, sopraggiunte a causa dell'abbattimento, o di malformazioni o di alterazioni localizzate, purche' sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendano le carni inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

      4) dei quali, se si tratta di capi interi di selvaggina di piccola taglia che non e' stata eviscerata immediatamente dopo l'uccisione conformemente all'allegato I, capitolo V, punto 1, un campione rappresentativo della stessa provenienza sia stato sottoposto dal veterinario ufficiale ad ispezione sanitaria. Se constata la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o difetti quali quelli previsti all'allegato I, capitolo V, punto 4, il veterinario ufficiale deve estendere il controllo ed, in funzione del risultato, escludere l'intero lotto dal consumo umano oppure procedere all'ispezione di ogni singola carcassa.

  2. Il veterinario ufficiale...

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