DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 557 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/69/CEE che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina

Coming into Force19 Febbraio 1993
Enactment Date30 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/02/04/093G0061/ORIGINAL
Published date04 Febbraio 1993
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1993 - Suppl. Ordinario n. 12
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231, e' cosi' modificato:

  1. all'art. 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina";

  2. il titolo del capitolo I e' sostituito dal seguente: "Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina";

  3. all'art. 4, comma 1, lettera a) punto 1), infine e' aggiunta la seguente frase: "la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della valle del Rift";

  4. all'art. 4, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) deroghe ad un determinato Paese terzo, che opera garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei bovini, di brucellosi dei bovini e dei suini, e per quanto riguarda le malattie degli ovini e dei caprini, equivalenti a quelle di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556";

  5. all'art. 5, comma 1, dopo le parole: "vaccinati contro l'afta epizootica delle specie" e prima delle parole: "provenienti dal Paese terzo" le parole "bovina e suina" sono sostituite da quelle "bovina, suina, ovina e caprina";

  6. all'art. 6, comma 1, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";

  7. all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina e' ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore";

  8. all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario...

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