IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
Vista la direttiva 91/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
Il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231, e' cosi' modificato:
all'art. 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina";
il titolo del capitolo I e' sostituito dal seguente: "Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina";
all'art. 4, comma 1, lettera a) punto 1), infine e' aggiunta la seguente frase: "la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della valle del Rift";
all'art. 4, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) deroghe ad un determinato Paese terzo, che opera garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei bovini, di brucellosi dei bovini e dei suini, e per quanto riguarda le malattie degli ovini e dei caprini, equivalenti a quelle di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556";
all'art. 5, comma 1, dopo le parole: "vaccinati contro l'afta epizootica delle specie" e prima delle parole: "provenienti dal Paese terzo" le parole "bovina e suina" sono sostituite da quelle "bovina, suina, ovina e caprina";
all'art. 6, comma 1, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";
all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina e' ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore";
all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario...