IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di semplificazione 1998;
Visti gli articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di adeguare gli istituti della concessione e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;
Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000;
Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:
"servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
"servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione generale;
"licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attivita' di telecomunicazioni ad uso privato;
-
"autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attivita' di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
1) sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita dichiarazione;
2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato;
"libero uso", la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessita' di licenza o di autorizzazione.