DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n. 447 - Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato

Coming into Force01 Gennaio 2002
End of Effective Date15 Settembre 2003
Enactment Date05 Ottobre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/12/28/001G0503/CONSOLIDATED/20030915
Published date28 Dicembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.300 del 28-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 282
Capo I ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PRIVATO
Sezione 1 Definizioni, scopo ed ambito di applicazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di semplificazione 1998;

Visti gli articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessita' di adeguare gli istituti della concessione e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;

Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000;

Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:

  1. "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;

  2. "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione generale;

  3. "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attivita' di telecomunicazioni ad uso privato;

  4. "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attivita' di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:

    1) sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita dichiarazione;

    2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato;

  5. "libero uso", la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessita' di licenza o di autorizzazione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Art 2.

Scopo ed ambito di applicazione

  1. Il presente capo:

  1. individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione generale; indica altresi' le apparecchiature terminali ed i dispositivi di libero uso;

  2. fissa le condizioni per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali ai fini dell'installazione di impianti e dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;

  3. fissa le condizioni per l'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle disposizioni di cui alla lettera b).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Art 3.

Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali

  1. Restano in vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Sezione 2 Categorie di attivita' di telecomunicazioni ad uso privato
Art 4.

Licenza individuale

  1. Una licenza individuale e' necessaria nel caso di installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:

  1. sistemi: fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;

  2. sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;

  3. sistemi di ricerca spaziale;

  4. sistemi di esplorazione della Terra;

  5. sistemi di operazioni spaziali;

  6. sistemi di frequenze campioni e segnali orari;

  7. sistemi di ausilio alla meteorologia;

  8. sistemi di radioastronomia.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Art 5.

Autorizzazione generale

  1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso di:

    1. installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);

    2. installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

    1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 41, comma 1;

    2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel caso:

    2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a);

    2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b);

    2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

    2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

    2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

    2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio...

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