DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 1214 - Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori

Coming into Force02 Febbraio 1967
Published date18 Gennaio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/01/18/066U1214/CONSOLIDATED/20030915
Enactment Date05 Agosto 1966
Official Gazette PublicationGU n.15 del 18-01-1967
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione:

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 14 marzo 1952, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta: Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore munito del visto del Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addi' 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 86. - VILLA

Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore

Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore

Art 1. - Stazioni di radioamatori

L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori e' soggetta alle norme del presente regolamento.

L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale.

Art 2. - Patente di operatore di radioamatore

Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, di cui al successivo art. 4, e' necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore (allegato 2) che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al successivo articolo 3.

Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.

Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, redatte in carta da bollo e contenenti le generalita' del richiedente, debbono essere fatte pervenire al Circolo delle costruzioni competente per il territorio entro il 30 aprile ed il 30 settembre, accompagnate dai seguenti documenti:

  1. due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata;

  2. una marca da bollo del valore prescritto;

  3. dichiarazione anagrafica o altro documento valido, contenente le generalita' ed il domicilio del richiedente.

Tale documento puo' essere anche esibito in visione personalmente dal richiedente stesso.

I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli esami.

Analoga domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art 3. - Esami

Di norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal direttore del Circolo, che assumera' le funzioni di presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.

Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti di appartenenza.

Gli esami consisteranno: - in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una o piu' domande sulle questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi radioelettrici Internazionali, secondo il programma di cui all'allegato I; in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocita' di 40 caratteri al minuto.

Le prove avranno luogo secondo le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 per la parte applicabile.

Durante la prova scritta non e' consentita la consultazione di alcun testo o pubblicazione.

Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato dovra' essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovra' risultare regolare.

Gli elaborati di esame saranno conservati, per almeno sei mesi, agli atti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Art 4

Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore

Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

La concessione e' attestata, per i singoli, dal rilascio della licenza di radioamatore (allegato 3).

Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore, consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 Watt.

Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, redatte in carta da bollo, devono essere fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei Servizi radioelettrici, e devono contenere i seguenti dati:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e per i minori che abbiano superato il 160 anno, nome di chi esercita la patria potesta';

2) indicazione precisa della sede dell'impianto, che deve essere installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello stabilimento militare per i militari in servizio permanente che abbiano ottenuto apposito nulla osta dall'autorita' militare;

3) indicazione della classe di licenza richiesta.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso;

  2. attestazione del versamento del canone annuo di esercizio, di cui al successivo art. 7;

  3. attestazione del versamento della prescritta tassa di concessione governativa;

  4. per i minori di anni ventuno, dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorita' da parte di chi esercita la patria potesta', di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili connesse all'impianto e all'esercizio della stazione di radioamatore;

  5. certificato di residenza, o attestazione delle competenti autorita', dal quale risulti il domicilio o la abituale residenza del richiedente;

  6. per i militari in servizio permanente che intendano installare la stazione in uno stabilimento militare, il nulla osta della competente autorita' militare;

  7. una marca da bollo del valore prescritto;

Art 5. - Rilascio della concessione

La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) eta' non inferiore agli anni 16;

3) buona condotta morale e civile;

4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art. 2;

5) nulla osta dei Ministeri...

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