IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
Visti gli articoli 113-135 del codice della navigazione;
Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 novembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1969;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;
Vista la convenzione OIL n. 179 del 1996;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 13 ottobre 1992, n. 584;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione
Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano il collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare e sono finalizzate, in attuazione dei principi stabiliti in materia dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, alla razionalizzazione delle procedure ed alla realizzazione di servizi in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche.
Il presente regolamento disciplina l'arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o societa' di armamento. Lo stesso non si applica al personale delle imprese di appalto che non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo. Per l'arruolamento dei lavoratori marittimi extracomunitari resta fermo quanto previsto dalla legislazione speciale vigente, con particolare riferimento alla disciplina delle navi iscritte nel registro internazionale italiano.