DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 176 - Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Coming into Force10 Giugno 2001
End of Effective Date08 Settembre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/05/18/001G0236/CONSOLIDATED/20110825
Enactment Date26 Marzo 2001
Published date18 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.114 del 18-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 120
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2000, n. 435;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 febbraio 2001 e del 16 febbraio 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 9 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio

2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 6 marzo 2001;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 13 marzo 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della sanita' e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Dipartimenti del Ministero

  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero per l'espletamento dei compiti ad esso demandati e' articolato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario;

    1. Dipartimento della tutela della salute umana e sanita' veterinaria;

    2. Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori; d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

  2. I Dipartimenti di cui alle lettere a) e b), corrispondenti rispettivamente ai Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, restano regolati dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2000, n. 435;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 febbraio 2001 e del 16 febbraio 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 9 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 6 marzo 2001;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 13 marzo 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della sanita' e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: "Ministero", esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 APRILE 2011, N. 144

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Segretariato generale)

((1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonche' alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attivita' del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attivita' ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attivita' di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le verifiche e i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione del principi di parita' di trattamento e di uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita'; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attivita' del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

  1. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti.))

Art 1 bis.

Art. 1-bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 APRILE 2011, N. 144

Art 1 ter.

Art. 1-ter (Direzioni generali)

((1. Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali:

  1. degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;

  2. per l'attivita' ispettiva;

  3. della comunicazione;

  4. per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR);

  5. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;

  6. dell'immigrazione;

  7. del mercato del lavoro;

  8. per le politiche per l'orientamento e la formazione;

  9. per le politiche previdenziali;

  10. per l'innovazione tecnologica;

  11. delle risorse umane e affari generali;

  12. della tutela delle condizioni di lavoro;

  13. per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.))

Art 1 ter.

Art. 1-ter PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 APRILE 2011, N. 144

Art 1 quater.

Art. 1-quater (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione).

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20...

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