IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti gli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ravvisata l'opportunita' di provvedere al riassetto dell'organizzazione del Ministero della sanita', in conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri e i principi previsti nel predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 8 giugno 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Dipartimenti e direzioni generali
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Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione attuativi del capo X del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della sanita', di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del predetto decreto e tenuto conto del disposto dell'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto medesimo, si articola in due dipartimenti:
il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero;
il dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali.
Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei direttori generali di cui al comma 3 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2 e 3. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
Il capo del dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.