LEGGE 4 aprile 1977, n. 135 - Disciplina della professione di raccomandatario marittimo

Coming into Force07 Maggio 1977
Published date22 Aprile 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/04/22/077U0135/CONSOLIDATED/20100423
Enactment Date04 Aprile 1977
Official Gazette PublicationGU n.109 del 22-04-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attivita' di raccomandatario marittimo.

Per l'esercizio delle attivita' di raccomandazione marittima e' richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.

In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle societa' che hanno per oggetto della loro attivita' la raccomandazione di navi, nonche' gli institori di dette imprese o societa'.

Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attivita' di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro per la marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonche' delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge.

Art 2.

E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche' qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidategli.

Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

Art 3.

Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante - armatore, noleggiatore o vettore - la disponibilita' nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorita' marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilita' nel territorio italiano della somma.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli e' stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.

Art 4.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalita' diversa da quella del lavoratore, e' tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorita' marittime, sotto la sua responsabilita', che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidita' e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o societa' di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovra' fornire alla capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

L'imbarco dei predetti lavoratori e' subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorita' marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta dovra' essere negato quando l'autorita' marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilita' della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.

Art 5.

Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attivita' di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1 che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.

La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6, svolge in qualsiasi forma attivita' diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art 6.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle localita' ove abbia sede una direzione marittima e' istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 in una localita' compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

Ove se ne ravvisi l'utilita' possono essere istituiti con decreto del Ministro per la marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.

Se il raccomandatario e' legale rappresentante amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco oltre al suo nome, quello...

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