DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle

Coming into Force07 Gennaio 1997
End of Effective Date11 Febbraio 2010
Published date23 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/23/096G0664/CONSOLIDATED/20100211
Enactment Date15 Novembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.300 del 23-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 230
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 994, n. 146;

Vista la direttiva 92/40/CEE, del Consiglio del 9 maggio 1992, che istituisce delle misura comunitarie di lotta contro l'infuenza aviaria;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'unanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili da cortile; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata in altri volatili, fermo restando l'obbligo, in tale caso, di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.

  2. Gli allegati I, II, III, IV e V fanno parte integrante del presente regolamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 9

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. volatile da cortile:

      il pollame come definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, nonche' gli uccelli corridori o ratiti;

    2. volatile infetto: volatile in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza della malattia, in conformita' a quanto previsto all'allegato III, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e, nel caso di focolai secondari, quando siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem propri della malattia;

    3. volatile sospetto d'infezione: volatile che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da indurre a sospettare la presenza della malattia ovvero in cui sia stata accertata la presenza del virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;

    4. volatile sospetto di contaminazione: volatile che sia stato esposto direttamente o indirettamente al virus dell'influenza aviaria o al virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;

    5. autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

    6. veterinario ufficiale: il medico veterinario designato dall'autorita' competente.

  2. Si applicano, inoltre, ove necessario, le altre definizioni contenute allarticolo 2, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 9

Art 3.
  1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento della influenza aviaria e' obbligatoria ed immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 9

Art 4.
  1. Qualora in un azienda siano presenti volatili sospetti di infezione da influenza aviaria, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per i necessari esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico competente.

  2. Qualora venga notificato un caso sospetto d'infezione, l'autorita' competente pone immediatamente l'azienda interessata sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare che:

    1. tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali in cui sono allevati o isolati in altri locali in modo che non vengano in contatto con altri volatili;

    2. sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili presenti nell'azienda per specie e categoria con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei volatili morti, di quelli che presentano sintomi clinici e di quelli apparentemente sani; il registro deve essere costantemente aggiornato per tener conto dei volatili nati e morti nel corso del periodo in cui si sospetta l'infezione e tenuto a disposizione del veterinario ufficiale per i controlli;

    3. siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda;

    4. sia vietata l'uscita di uova dall'azienda, ad eccezione di quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione o il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche; tali uova devono essere trasportate previa autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti di cui all'allegato I;

    5. sia subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da e per l'azienda di persone, di animali diversi dai volatili e di veicoli nonche' il movimento di carni e di carcasse di volatili, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letame o quant'altro possa essere veicolo di trasmissione del virus della malattia;

    6. vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate ed alle uscite dell'azienda nonche' dei locali in cui i volatili sono allevati;

    7. sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

  3. In attesa della adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o detentore dei volatili sospetti di infezione e' tenuto al rispetto delle disposizioni citate al medesimo comma 2, ad esclusione della lettera g).

  4. L'autorita' competente puo' estendere ad altre aziende tutte o parte delle misure di cui al comma 2 qualora, in funzione dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per ritenere possibile un'eventuale contaminazione.

  5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando il sospetto della presenza della malattia non sia escluso dal veterinario ufficiale.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 9

Art 5.
  1. Quando la diagnosi della malattia e' ufficialmente confermata l'autorita' competente dispone, oltre quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure:

    1. immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda e la distruzione delle carcasse dei volatili morti o abbattuti e di tutte le uova; tutte le citate operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;

    2. distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati, come mangime, lettiere e letame: il trattamento deve essere eseguito in conformita' alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale ed essere in grado di assicurare la distruzione del virus eventualmente presente;

    3. individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;

    4. individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia nonche' sorveglianza ufficiale dei pulcini gia' nati da tali uova fino a quando ulteriori accertamenti non escludano la presenza del virus della malattia; individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle uova da consumo deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia, salvo che non siano state precedentemente disinfettate in modo corretto;

    5. effettuazione, dopo aver ultimato le operazioni di cui alle lettere a) e b), della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti nonche' dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11;

    6. divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera e);

    7. effettuazione dell'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

  2. Tutte le operazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) sono effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

  3. L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende qualora la loro ubicazione, la topografia o un contatto con l'azienda in cui la malattia e' stata ufficialmente confermata facciano sospettare...

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