IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 994, n. 146;
Vista la direttiva 92/40/CEE, del Consiglio del 9 maggio 1992, che istituisce delle misura comunitarie di lotta contro l'infuenza aviaria;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'unanza generale del 26 settembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili da cortile; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata in altri volatili, fermo restando l'obbligo, in tale caso, di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.
Gli allegati I, II, III, IV e V fanno parte integrante del presente regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.