DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 9 - Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. (10G0023)

Coming into Force12 Febbraio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/02/11/010G0023/CONSOLIDATED/20171229
Enactment Date25 Gennaio 2010
Published date11 Febbraio 2010
Official Gazette PublicationGU n.34 del 11-02-2010 - Suppl. Ordinario n. 27
TITOLO I OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938,.n. 1265;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressione nella seduta del 29 ottobre 2009;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

SULLA 'PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute; di Concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni; EMANA il seguente decreto legislativo: ART. 1 (Oggetto e campo di applicazione)

  1. Il presente decreto stabilisce:

    a) talune misure preventive relative alla sorveglianza, all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonche' alla sensibilizzazione delle autorita' competenti e degli allevatori ed a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta;

    b) le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattivita', nonche' per l'individuazione precoce di una possibile trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ai mammiferi;

    1. altre misure sussidiarie volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie.

  2. Il Ministero della salute, di seguito: "Ministero", sentito il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali istituto con decreto- legge l° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, di seguito: "Centro di Lotta", dispone misure piu' restrittive rispetto a quelle del presente decreto mediante l'adozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili ed urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi.

Art 2.

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «influenza aviaria»: una delle infezioni influenzali descritte come tali nell'allegato I, punto 1;

b) «influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 2;

c) «influenza aviaria a bassa patogenicita' (LPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 3;

d) «pollame»: tutti i volatili allevati o tenuti in cattivita' per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonche' per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili;

e) «volatile selvatico»: un volatile libero non tenuto in alcuna azienda cosi' come definita al punto 8;

f) «altro volatile in cattivita'»: qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattivita' per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui alla lettera d), compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;

g) «razze rare di pollame o di altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate»: pollame o altri volatili in cattivita' riconosciuti ufficialmente come razze rare dalla normativa vigente nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 55;

h) «azienda»: una struttura agricola o di altro tipo, inclusi incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in cattivita' vengono allevati o tenuti; tuttavia questa definizione non include i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena, i posti d'ispezione frontalieri ed i laboratori autorizzati dal Ministero a conservare il virus dell'influenza aviaria;

i) «azienda avicola commerciale»: un'azienda nella quale il pollame e' tenuto a fini commerciali;

l) «azienda non commerciale»: un'azienda nella quale il pollame o gli altri volatili in cattivita' sono tenuti dai proprietari per proprio consumo o utilizzo o come animali da compagnia e che allevano fino ad un massimo di 250 capi;

m) «compartimento avicolo» o «compartimento di altri volatili in cattivita'»: una o piu' aziende sottoposte a un medesimo sistema di gestione della biosicurezza, contenenti una sottopopolazione di pollame o altri volatili in cattivita' caratterizzata da un proprio stato sanitario nei confronti dell'influenza aviaria e sottoposta ad adeguate misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza;

n) «allevamento»: tutto il pollame o gli altri volatili tenuti in cattivita' all'interno di una singola unita' produttiva;

o) «unita' produttiva»: un'unita' aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unita' della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattivita';

p) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore,non ancora nutrito, nonche' le anatre di Barberia (Cairina moschata), o i rispettivi ibridi, di meno di 72 ore, che siano o meno nutriti;

q) «piano di emergenza »: il piano di cui all'articolo 55, comma 2;

r) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico di cui all'articolo 50, comma 1;

s) «pollame o altri volatili in cattivita' sospetti di infezione»: pollame o altri volatili in cattivita' che presentino segni clinici o lesioni post mortem o reazioni a esami di laboratorio tali da non consentire di escludere la presenza...

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