DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 267 - Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Coming into Force18 Agosto 1993
Published date03 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/03/093G0339/ORIGINAL
Enactment Date30 Giugno 1993
Official Gazette PublicationGU n.180 del 03-08-1993 - Suppl. Ordinario n. 68
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Natura e funzioni

  1. L'Istituto superiore di sanita', (I.S.S.) e' organo tecnico- scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

  2. L'Istituto:

    1. promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento, programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Pi- ano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e con le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonche' con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;

    2. partecipa, anche con propri centri operativi e contributi finanziari, a progetti di attivita' esteri od internazionali, finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di enti e di istituzioni nazionali;

    3. svolge funzioni di certificazione o di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanita' pubblica;

    4. svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per i rispettivi piani sanitari;

    5. effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;

    6. ...

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