DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 208 - Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78

Coming into Force20 Giugno 2001
Enactment Date22 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/05/001G0267/CONSOLIDATED/20200131
Published date05 Giugno 2001
Official Gazette PublicationGU n.128 del 05-06-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio

2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1 (Oggetto del regolamento)

  1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle duali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.

  2. L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' disciplinato dalle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza.

  3. Restano, altresi', ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualita' di autorita' provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.

Art 2.

(Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

  1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1 o aprile 1981. n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:

    1. uffici con funzioni finali:

    1 questure, uffci territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;

  2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente .dipendenti dalle questure, istituiti', ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;

  3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;

  4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5;

  5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;

  6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per i compiti di cui all'articolo 33 della legge I o aprile 1981, n. 121;

  7. reparti, centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attivita' operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;

    1. uffci, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:

  8. Istituto superiore di polizia;

  9. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del diparti-mento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale;

  10. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;

  11. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;

  12. zone telecomunicazioni, centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno;

    1. uffici con funzioni ispettive e di controllo delle strutture dell'amministrazione e di decentramento amministrativo:

  13. direzioni interregionali per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza e per l'esercizio decentrato delle funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, anche relative alla logistica, a supporto delle attivita' istituzionali dei predetti uffici e reparti.

  14. Oltre alle attivita' di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.

Art 2.

(Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

  1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1 o aprile 1981. n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:

    1. uffici con funzioni finali:

    1 questure, uffci territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;

  2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente .dipendenti dalle questure, istituiti', ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;

  3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;

  4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5;

  5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;

  6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per i compiti di cui all'articolo 33 della legge I o aprile 1981, n. 121;

  7. reparti, centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attivita' operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;

    1. uffci, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:

  8. Istituto superiore di polizia;

  9. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del diparti-mento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale;

  10. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;

  11. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;

  12. zone telecomunicazioni, centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della...

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